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Nota a ACF, 25 novembre 2025, n. 8268.

di Francesco Pepe

Praticante avvocato

Il Collegio Arbitrale ha chiarito che dagli art. 41, comma 1, del Regolamento Intermediari n. 20307/2018 e art. 54, paragrafo 12, del Regolamento (UE) 2017/565 discende l’obbligo per l’intermediario di rendere al cliente un’idonea spiegazione delle specifiche ragioni per le quali l’investimento è stato ritenuto adeguato. Nello specifico, l’obbligo non deve essere adempiuto in maniera formalistica e standardizzata, ma tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto.

Nel caso di specie, il Collegio ha censurato la valutazione compiuta dall’Intermediario. Quest’ultimo, infatti, riteneva adeguato un investimento in titoli di Stato con scadenza nel 2045, sebbene il Cliente avesse indicato di non essere disposto a detenere nel portafoglio titoli con un orizzonte temporale di lungo periodo, considerando che aveva ottantadue anni al momento dell’acquisto.

Il Collegio ha anche puntualizzato che, pur consistendo l’investimento in titoli di Stato, nella fattispecie, la lunga durata rendeva il titolo più esposto a eventuali ricadute negative sui rendimenti.

Il Collegio ha riconosciuto la responsabilità dell’Intermediario, determinando il danno nella misura pari alla differenza tra il complessivo controvalore investito dal Cliente, le cedole medio tempore ricevute e quanto il Cliente avrebbe potuto ricavare dalla loro alienazione nel momento in cui avrebbe dovuto rendersi conto, usando l’ordinaria diligenza, della reale rischiosità dell’investimento.

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La decisione offre spunti di riflessione sul rapporto tra gli obblighi informativi e gli obblighi di condotta nel rapporto tra l’intermediario e il cliente. Nello specifico, gli obblighi informativi, se adempiuti in maniera standardizzata e formalistica, rivelano una carente valutazione dell’adeguatezza dell’investimento rispetto alle caratteristiche del cliente.

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