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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 16 novembre 2025, n. 30210.

di Caterina Vincenti

Studio Legale Vincenti

A seguito di una ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione dell’esecuzione immobiliare, pronunciata dal Tribunale di Agrigento e avanzata con ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. nei confronti di un istituto di credito, veniva introdotto giudizio di merito dal sig. A con atto di citazione notificato nell’aprile 2022 al fine di sentire accertare e dichiarare l’illegittimità della procedura esecutiva iniziata con il pignoramento immobiliare notificato nel marzo 2021 e la nullità delle fideiussioni n. *** in quanto fideiussioni omnibus redatte secondo lo schema contrattuale ABI contenente disposizioni in contrasto con l’art. 2 comma 2 a) l. n. 287/90.

Il Tribunale di Agrigento, a fronte di eccezione sollevata dalla s.p.a. convenuta opposta, si dichiarava incompetente, ritenendo sussistente la competenza per materia e per territorio la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Napoli sulla domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa anticoncorrenziale e sulle domande connesse. Pertanto, il Giudice del Tribunale di Agrigento assegnava termine per la riassunzione della causa davanti alla sezione specializzata in materia d’impresa del capoluogo campano.

Riassunto in giudizio dal sig. A, il giudice sottoponeva alle parti la questione relativa alla incompetenza della sezione specializzata in materia d’impresa su alcune delle domande riassunte, tra le quali quelle concernenti l’usurarietà del tasso di intesse, la violazione dell’art. 117 T.U.B. e la prova della cessione del credito.

Il Tribunale di Napoli ha sollevato regolamento di competenza facendo leva sull’art. 3 comma 3 d.lgs. n. 168/03, la cui necessaria interpretazione restrittiva dovrebbe condurre nel senso di utilizzare il rapporto di connessione tra procedimento come “speciale criterio inderogabile di attribuzione della competenza per materia” solo quando la connessione tra causa è tale da imporre una trattazione unitaria, occorrendo quindi una connessione cd. qualificata, inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o pregiudizialità tecnica: in altre parole, il legislatore avrebbe inteso estendere la competenza del tribunale delle imprese anche ad ogni fattispecie nella quali rilevi l’accertamento dell’esistenza del rapporto ad essa devoluto in via principale.

Tuttavia, laddove – come nel caso di specie, la domanda di nullità della normativa antitrust della fideiussione sia proposta assieme a un’opposizione all’esecuzione fondata su altra causa petendi, il rapporto tra le cause è di connessione soggettiva, meramente occasionale, non caratterizzato da pregiudizialità giuridica o tecnica, e non è ammessa deroga alla competenza per materia, né a quella per territorio inderogabile o funzionale: pertanto, nella specie non si ravvisa la vis attractiva nella competenza della sezione specializzata del Tribunale remittente (ossia quello di Agrigento), inderogabilmente competenza ai sensi dell’art. 28 c.p.c. (si precisa che il conflitto di competenza in oggetto non riguardava l’intera controversia devoluta al Tribunale di Agrigento ma solo alcune componenti: secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice ad quem può richiedere il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c. non essendogli consentito disporre la separazione dei processi).

Il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia d’impresa ha richiesto alla Cassazione di regolare la competenza sulla controversia ai sensi dell’art. 45 c.p.c. e la Suprema Corte ha accolto il regolamento di competenza d’ufficio, precisando che esso è ammissibile solo quando il giudice ad quem non solo si ritenga a sua volta incompetente per materia, ma ritenga competente per materia il giudice a quo ovvero un terzo giudice, ossia quando il giudice ad quem sia convinto che la controversia sia pur sempre regolata dallo stesso criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile che abbia dato causa alla declinatoria di incompetenza da parte del giudice a quo.

Nel caso in esame, il Giudice che ha proposto il regolamento d’ufficio ha ritenuto che nella controversia la competenza a decidere in merito alle domande diverse dalla nullità della fideiussione per violazione della normativa Antitrust non spettasse in via funzionale e inderogabile alla Sezione specializzata in materia d’impresa, ma rientrasse in quella del Tribunale di Agrigento originariamente adito e inderogabilmente competente ex art. 28 c.p.c.

Nel merito, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) del d.lgs. 168/03 e dell’art. 33 comma 2 l. n. 287/90 la Suprema Corte ha ritenuto che la competenza delle sezioni specializzate per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33 comma 2 l. 287/90 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche le controversie riguardanti la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2 comma 2 lett. a) della l. n. 287/90, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata.

Si è però chiarito (Cass. 3248/2023) che «La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale».

Qualora, infatti, la questione della nullità parziale della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI sia fatta valere non in via di azione ma di eccezione, si esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248). In tal caso, il giudice competente per la causa deve conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (Cass., sez. 1, 2

febbraio 2023, n. 3248).

Nella fattispecie in esame, a detta della Corte di Cassazione, benché sussista la competenza della sezione specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Napoli con riferimento alla domanda (non una mera eccezione) di nullità del contratto di fideiussione per la presenza delle clausole antitrust, sussiste la competenza inderogabile ex artt.615 e ss. c.p.c. e 28 c.p.c. del giudice dell’opposizione all’esecuzione, in

relazione alle altre domande.

La via da seguire, essendo le altre domande rientranti nella competenza funzionale del giudice dell’esecuzione (Cass., 16 maggio 2019, n. 13111), era la separazione delle cause.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha dunque accolto il regolamento d’ufficio nel senso che al Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa spetta la competenza sulla sola domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.

La competenza del Tribunale di Agrigento sussiste (con termine di legge per la riassunzione del procedimento), invece, per le domande svolte con l’opposizione all’esecuzione diverse da quelle di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.

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