Cass. Civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746.
Con sentenza n. 29746 dell’11.11.2025, la Corte di Cassazione ha escluso che il fideiussore di una società possa assumere la qualifica di consumatore laddove lo stesso abbia detenuto “una partecipazione non trascurabile al capitale sociale” dell’impresa e abbia finanche ricoperto cariche sociali.
La pronuncia, che merita di essere letta per gli approfondimenti forniti sul tema ma anche perché resa nell’ambito di un giudizio intentato onde ottenere la revoca dell’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da un soggetto dichiaratosi consumatore, giunge alla conclusione che, pur non potendo sostenersi che la qualifica del garante discenda in modo automatico da quella del soggetto garantito, la detenzione di quote sociali non trascurabili (nel caso di specie le fideiussioni erano state prestate in favore di due società di cui la parte istante era socia di maggioranza rispettivamente all’80% e 60%) deve indurre a escludere che la garanzia sia stata prestata per motivi estranei all’attività professionale, ciò ancor di più laddove il garante abbia anche rivestito cariche sociali (nello specifico il garante era stato per anni amministratore delle società).
Il percorso argomentativo degli Ermellini ha preso le mosse dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau; 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras) che ha superato l’automatismo precedentemente sostenuto fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, affermando che “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. Secondo la Corte comunitaria, difatti, “Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società”.
Principiando da tale assunto, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n.5868 resa a SS.UU. in data 27.02.2023, avevano chiarito che “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il “debitore garantito””.
Con la pronuncia in commento la Corte ha ritenuto di dover confermare tale orientamento, “in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate ove dovesse ritenersi che il garante di un professionista, sia in sé e per definizione, a sua volta, qualificabile come “non consumatore””.
La Corte ha però chiarito che “in realtà, il consumatore è colui che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, ma ciò non significa che se tale attività sia svolta da altri l’assunzione del debito, in sé, sia coerente con lo statuto del consumatore. La prestazione di garanzia se rafforza l’attività d’impresa altrui ed intercetta un interesse diverso da un mero sostegno esterno rientra nella nozione unionale di ‘collegamento funzionale’ (così, Corte Giustizia, C-534/15, cit. supra)”.
Pertanto, dopo aver esemplificato una serie di casi in cui deve ritenersi sussistente il detto “collegamento funzionale” (punto 5.4 della pronuncia), la Corte ha finito per confermare la decisione della Corte territoriale, che aveva revocato l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Seguici sui social:
Info sull'autore