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Nota a Trib. Roma, Sez. Spec. Impr., 13 ottobre 2025, n. 14098.

di Giulia Turato

Avvocato

Il caso oggetto della presente pronuncia fa seguito all’invocata nullità parziale delle clausole di una fideiussione omnibus del 2009 e conseguente decadenza del termine ex art. 1957 c.c.

In seguito alla domanda si costituiva in giudizio la mandataria del legittimato passivo nel giudizio ovvero il cedente.

I punti centrali della controversia e della pronuncia sono i seguenti:

  1. nullità parziale delle fideiussioni omnibus con clausole corrispondenti allo schema abi;
  2. La carenza dell’interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento della decadenza del cedente ex art. 1957 c.c;
  3. La prova della cessione del credito e della presenza del credito ceduto in caso di cessione in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993.

Nullità parziale delle fideiussioni omnibus con clausole corrispondenti allo schema abi

In relazione alla domanda, appare ormai pacifico l’adeguamento da parte della giurisprudenza di merito al noto arresto delle Sezioni Unite che ha ritenuto, giusta la natura di speciale della nullità ex artt. art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE, parzialmente nulli i contratti di fideiussione omnibus con clausole corrispondenti al noto schema ABI. Nel caso di specie, il Tribunale, ripercorso l’iter delle Sezioni Unite e della giurisprudenza europea, rilevata la conformità della fideiussione al noto schema, dichiarava la nullità parziale.

La carenza dell’interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento della decadenza del cedente ex art. 1957 c.c

Il Tribunale capitolino riteneva necessario specificare che nella cessione la sostituzione non avviene nella titolarità del rapporto contrattuale ma avviene esclusivamente nella titolarità del credito. A tale considerazione consegue che la cedente è si legittimata passiva nell’azione di nullità del contratto, ma in presenza del trasferimento della titolarità del credito con la fideiussione accessoria, come accade con la cessione di crediti in blocco, il debitore non ha interesse alla declaratoria di decadenza del cedente dall’escussione della garanzia, considerato che quest’ultimo non potrebbe comunque escutere[1]1 perché il cessionario è l’unico beneficiario della fideiussione

La prova della cessione del credito e della presenza del credito ceduto in caso di cessione in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993.

In ossequio a costante giurisprudenza, osservava il Tribunale che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la notificazione mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il Giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto residuando alla notificazione valore indiziario[2]2. Nel caso di specie, il Tribunale effettuava la valutazione di fatto e riteneva sufficientemente analitica la descrizione dei crediti ceduti e traeva come conseguenza provata l’inclusione del credito litigioso.

 

 

 

 

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[1] Qui le conclusioni dell’attore: “in accoglimento di quanto al precedente punto 1), dichiarare la reviviscenza dell’art. 1957 c.c. e, per l’effetto, dichiarare che la banca è decaduta dalla facoltà di agire nei confronti dell’erede del fideiussore.”

[2] Cass. civ. n. 17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021.

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