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Nota a Trib. Napoli Nord, Sez. III, 10 ottobre 2025, n. 3467.

Segnalazione a cura dell'Avv. Nicola Lima.
Massima redazionale

Come noto, «In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della dimostrazione del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, o dall’eccezione d’inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.»[1].

Ebbene, con riferimento al rapporto oggetto di causa, trattandosi di un credito derivante da un rapporto di conto corrente di corrispondenza garantito mediante fideiussione, il creditore che agisce in giudizio per far valere la propria pretesa è onerato, ex art. 2697 c.c., della produzione in giudizio, oltre che della fideiussione, del contratto istitutivo del rapporto e dei relativi estratti conto integrali. La necessità di produrre gli estratti conto deriva dalla necessaria unitarietà del rapporto, il cui saldo passivo finale è provato contabilmente con l’annotazione di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto a partire dall’apertura dello stesso. Tale assunto è confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale per cui «la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento, dall’inizio del rapporto e senza interruzioni»[2]. Nel caso di specie risulta depositato in atti il contratto di fideiussione e quello istitutivo del rapporto di conto corrente, ma l’opposta non ha prodotto nei termini consentiti dal codice di rito gli estratti conto integrali del rapporto, istituito nel lontano 1997, bensì soltanto il certificato ex art. 50 TUB e gli estratti relativi al passaggio a sofferenza del rapporto, relativi agli anni 2018-2019.

A tale ultimo riguardo, l’art. 50 TUB ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio e non, com’è noto, nel successivo giudizio di merito, ex art. 648 c.p.c., dove l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria. La mancata produzione degli estratti conto integrali del rapporto non consente di ritenere provata la formazione del saldo finale richiesto dalla banca in sede monitoria, con la conseguenza che non risulta adempiuto l’onere probatorio a carico del creditore.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 25584/18.

[2] Cfr. Cass. n. 23313/2018; Cass. n. 4102/2018; Cass. n. 21092/2016.

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