La «ormai riconosciuta illiquidità dei titoli» comportava un obbligo informativo «particolarmente penetrante», mentre, nelle schede di adesione, l’investitore aveva dichiarato:
- di essere a conoscenza che copie del Prospetto e del regolamento del Prestito sono disponibili gratuitamente presso la sede e le filiali dell’Emittente nonché sul sito www.popolarebari.it;
- di aver esaminato in particolare i fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore in cui opera nonché quelli relativi all’investimento nelle azioni e nelle obbligazioni.
Il giudice barese rileva che, pur tuttavia, la considerazione determinante è quella che mette in collegamento un’informativa «apparentemente articolata. ma puramente formale» rispetto a un prodotto che era appunto illiquido ed il cui rischio del titolo aumentava a causa dell’assenza di un prezzo riconosciuto da un mercato ufficiale ove scambiare i titoli, in assenza di un obbligo da parte della Banca di riacquisto dei propri titoli azionari che li rendeva appunto illiquidi. In particolare, evidenzia il Tribunale la irrilevanza del temporaneo scambio azionario sul mercato interno in quanto tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell’acquisto. Va, altresì, evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell’istituto all’atto dell’acquisto, dovendo ricondursi all’astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell’investitore.