Nota a ACF, 18 settembre 2025, n. 8176.
«Sarebbe interessante analizzare in quale misura i sistemi di comunicazione di massa lavorino al servizio dell’informazione e in quale misura al servizio del silenzio. Sono più le cose che vengono dette o quelle che vengono taciute?»
(Ryszard Kapuscinski)
Nel caso di specie, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ritiene fondate le contestazioni mosse circa la violazione degli obblighi informativi. Nello specifico, la Banca convenuta, al fine di dimostrare di aver correttamente agito, aveva versato in atti una serie di documenti, tra cui il modulo di sottoscrizione delle polizze sottoscritto con firma grafometrica, il quale conteneva, oltre alle generalità del contraente, una sezione denominata “caratteristiche del contratto”, abbastanza succinta e non particolarmente esplicativa, in quanto si limita a dar conto della tipologia unit linked della polizza e del fatto che il premio versato è investito in fondi “dal cui valore dipendono le prestazioni finanziare e assicurative previste dal contratto”. In tale sezione non vi è alcuna indicazione relativa alla garanzia o alla protezione del capitale anche se il nome del fondo prescelto “protetto” in cui veniva conferito il 100% del premio poteva anche indurre in errore il cliente. Nel modulo era, poi, presente anche la seguente dichiarazione secondo cui Parte ricorrente affermava di aver ricevuto, letto e compreso “il Set Informativo […] la cui consegna è obbligatoria prima della sottoscrizione della proposta, contenente la Sintesi dell’offerta (incluso l’allegato A alla Sintesi dell’offerta), le Condizioni Contrattuali, Regolamento dei fondi interni ed il presente modulo di proposta”. Nella documentazione di offerta sopra richiamata, e in parte versata in atti dall’Intermediario in formato digitale, sono presenti le informazioni del prodotto e relative ai fondi sottostanti la polizza, tra cui quello prescelto dalla Ricorrente, dalle quali emergono le caratteristiche del fondo.
Pur tuttavia, benché l’obbligo di consegna della documentazione precontrattuale risulti almeno formalmente adempiuto, permangono fondati dubbi sul reale ed efficace assolvimento dell’obbligo informativo, in quanto non vi è prova alcuna che la documentazione versata in atti sia quella realmente consegnata, al tempo, alla Cliente e che, in particolare, le sia stato fornito il regolamento del fondo interno prescelto.
Al di là della prova dell’effettiva consegna della documentazione, in ogni caso, un siffatto documento di offerta al pubblico indistinto non può dirsi idoneo a rendere effettivamente edotto l’investitore delle caratteristiche del prodotto scelto, anche in considerazione della complessità della polizza in esame, che presentava più opzioni selezionabili, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto nel corposo documento identificare, da sé, la parte applicabile alla sua opzione; il che non può darsi per scontato e ritenerlo alla portata di qualsivoglia investitore.
Inoltre, la suddetta clausola di presa visione della documentazione predisposta dall’emittente – nella disciplina previgente all’entrata in vigore del Regolamento PRIIP’s – in mancanza di ulteriore documentazione informativa specificatamente indirizzata al cliente, è già stata ritenuta, in sede di esame di analoghe fattispecie, non idonea a dimostrare il compiuto adempimento dell’obbligo informativo. Infatti, l’intermediario prestatore del servizio, ai fini della dimostrazione di avere bene operato, non può limitarsi a rinviare alla documentazione informativa predisposta dall’impresa di assicurazione dovendo – piuttosto – provare di avere fornito al cliente informazioni sufficienti a renderlo esaustivamente edotto delle caratteristiche del prodotto e tali, dunque, da permettergli di pervenire ad una consapevole scelta di investimento[1]. Alla luce di ciò, l’Intermediario resistente non può dirsi aver congruamente dimostrato di aver assolto l’obbligo informativo a suo carico, rendendo consapevole la ricorrente, in fase di sottoscrizione dell’investimento, che la polizza proposta non garantiva il capitale investito in quanto mirava a proteggere solo parte del premio; caratteristica quest’ultima suscettibile di non essere pienamente compresa dall’investitore data anche la natura assicurativa del prodotto.
Nel prospetto informativo si rappresentava, infatti, che il percorso protetto era costituito unicamente dal fondo interno Exclusive Protetto e che “l’obiettivo della gestione del Fondo è accrescere il valore della quota e proteggere, in ogni giorno di valorizzazione delle quote, l’80% del valore di riferimento (in seguito: valore protetto). Il valore di riferimento è rappresentato dal più alto valore della quota del fondo fatto registrare a partire dalla data di inizio dell’offerta”. Ancora più censurabile appare il comportamento tenuto nel caso in esame dal Resistente in relazione ai versamenti aggiuntivi realizzati dalla cliente, nel periodo intercorrente tra il dicembre del 2017 e il febbraio 2018, in cui risulta rimessa all’eventuale attivazione dell’investitrice il rilascio dell’informativa precontrattuale, come attestato anche dalla sottoscrizione delle dichiarazioni – in calce agli ordini di versamenti successivi – di “essere stato informato che posso ottenere, su richiesta, anche dopo l’operazione di versamento aggiuntivo, il Set Informativo in vigore alla data dell’operazione”. Invero, il rilascio di informazioni e, a far data dal 1° gennaio 2018, la consegna del KID all’investitore costituisce un preciso obbligo per l’Intermediario e non una facoltà il cui esercizio non può essere rimesso ad una richiesta del cliente, magari successiva all’esecuzione dell’ordine di investimento aggiuntivo. Detto obbligo sussiste, senza dubbio, anche in relazione ad investimenti successivi nel medesimo prodotto assicurativo già in precedenza sottoscritto, dal momento che la variabilità e la volatilità dei mercati possono incidere sulla pregressa rischiosità del prodotto.
Da ultimo, il Collegio non può non sollevare perplessità sulla modalità di consegna della documentazione in quanto, nonostante il resistente affermi di aver fornito tutta la documentazione precontrattuale in modalità elettronica nell’area riservata del cliente dell’home banking, non ha fornito alcuna prova né a sostegno dell’effettiva messa a disposizione, né relativamente agli eventuali accessi della cliente all’area riservata.
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[1] Cfr. ACF, n. 2557 del 12 maggio 2020, confermata da ultimo con decisioni n. 7667 del 25 ottobre 2024, n. 7508 del 25 luglio 2024, n. 7338 del 7 maggio 2024 e n. 7830 del 3 febbraio 2025.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it