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Nota a Trib. Napoli Nord, Sez. III, 20 agosto 2025, n. 3126.

Massima redazionale

L’art. 124bis TUB prevede che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Tale normativa, pur tuttavia, non ha previsto una specifica sanzione per il caso in cui il finanziatore non proceda ad una valutazione del merito creditizio nelle operazioni di credito al consumo, sicché non è possibile ricavarne, quale conseguenza, la nullità del rapporto o l’inoperatività delle obbligazioni che ne sono derivate.

Non è però impedito al consumatore, in caso di omessa o insufficiente valutazione del merito creditizio, di rilevare comunque la violazione degli obblighi di correttezza ex art. 1175 c.c. per ottenere il risarcimento del danno sofferto per effetto di una mancata specifica informazione.

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