Nota a Trib. Castrovillari, 29 agosto 2025, n. 1410.
Sommario: 1. Il fatto. – 2. È lecito il mutuo che ripiana esposizioni pregresse, se non è precisato un diverso scopo. – 3. La verifica della usurarietà di un mutuo ipotecario deve essere eseguita solo con riferimento alla data di stipula del contratto. – 4. Ha precisi oneri probatori colui che eccepisce l’usura soggettiva.
1. Il fatto.
Il Tribunale di Castrovillari in data 29/08/2025 ha emesso la sentenza n.1410, in un giudizio di opposizione a precetto in cui l’opponente eccepiva la nullità del mutuo ipotecario finalizzato all’estinzione di un credito chirografario; l’usura soggettiva.
2. È lecito il mutuo che ripiana esposizioni pregresse, se non è precisato un diverso scopo.
Il Tribunale calabrese ha rigettato l’eccezione di presunta nullità del contratto di mutuo ipotecario per l’assunto che esso sarebbe stato destinato all’estinzione di un credito nei confronti della banca che erogava il mutuo.
Attento il Magistrato che dopo aver innanzitutto verificato l’assenza di un “diverso scopo individuato quale causa del negozio”, ribadisce la liceità del mutuo concesso, “essendo irrilevante che la finalità̀ del mutuo sia quella di fornire liquidità o ripianare esposizioni pregresse”, evocando anche la posizione già in tal senso assunta dalla Corte appello Venezia sez. II, con la sentenza nl 1282 del 28/04/2021.
Fa di più l’accorto Magistrato allorquando, acquisita la consulenza tecnica d’ufficio che aveva verificato l’accredito in conto corrente della somma concessa in mutuo, ha precisato che pur volendo considerare il mutuo de quo, quale mutuo “solutorio finalizzato ad estinguere obbligazioni in essere, facilitando la ristrutturazione finanziaria del debitore, deve ritenersi che l’accredito su conto corrente è sufficiente a far sorgere l’obbligo di restituzione indipendentemente dall’eventuale utilizzo delle somme per estinguere debiti pregressi.”.
Il Tribunale condivide esplicitamente la posizione assunta dalle SS. UU. Cass. del 05.03.2025 n.5841 che avevano fissato il perfezionamento del mutuo nel momento in cui la somma mutuata viene messa nella disponibilità giuridica, prescindendo dalla circostanza che la somma mutuata venisse successivamente utilizzata per estinguere debiti pregressi.
3. La verifica della usurarietà di un mutuo ipotecario deve essere eseguita solo con riferimento alla data di stipula del contratto.
La sentenza in commento ha rigettato l’eccezione di usurarietà sollevata dall’opponente sulla scorta della verifica dell’usurarietà effettuata dalla consulenza tecnica di ufficio disposta e che ha chiaramente precisato così come evocato in sentenza che “L’analisi della legittimità ex legge n. 108/96 delle condizioni economiche di un rapporto di mutuo, come noto, deve essere eseguita esclusivamente con riferimento alla data di stipula del contratto, principio cristallizzato, tra l’altro, dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24675 del 19.10.2017”.
4. Ha precisi oneri probatori colui che eccepisce l’usura soggettiva.
Il Tribunale calabrese ha verificato che non è stata sostenuta da alcuna prova, l’eccezione di usurarietà soggettiva sollevata dall’opponente, come pure non risulta documentata l’impossibilità di ottenere condizioni migliori di credito.
È stato diligentemente precisato dal Magistrato che per sostenere l’accusa di usurarietà soggettiva, vanno dimostrate la sproporzione degli interessi convenuti e la condizione di difficoltà economica del mutuatario.
La sproporzione degli interessi convenuti, deve palesare uno squilibrio contrattuale, rappresentato dal fatto che una sola delle parti ha conseguito vantaggi tali che il sinallagma negoziale risulti alterato. Inoltre, il Magistrato precisa che per una oggettiva valutazione, “apprezzamento”, quale parametro di riferimento si assume il superamento del tasso medio praticato per operazioni similari. Chiosa, quindi, la sentenza precisando che detta sproporzione non possa ritenersi “in re ipsa” e che deve essere dimostrato il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/09/2014, n.19282).
La condizione di difficoltà economica del mutuatario, va desunta non dai soli debiti pregressi, “ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede”.
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