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Nota a ACF, 16 luglio 2025, n. 8116.

di Francesco Pepe

Praticante avvocato

1. Il fatto.

Con la decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha condannato un intermediario per aver violato gli obblighi di profilatura e di valutazione dell’adeguatezza in relazione a operazioni su OICR eseguite su un conto titoli cointestato a madre e figlia.

L’origine della vicenda risale alla sottoscrizione, in data 21 gennaio 2009, di un contratto quadro per servizi di investimento e deposito titoli, intestato congiuntamente alle due ricorrenti. Il contratto prevedeva espressamente che le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza sarebbero state effettuate sulla base di un profilo unitario, risultante dalla combinazione delle informazioni fornite da entrambe le intestatarie.

Nel 2019 e nel 2020, la sola madre sottoscriveva due ulteriori contratti quadro, relativi al collocamento di strumenti finanziari, alla distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi e alla consulenza in materia di investimenti. In tale occasione, l’intermediario somministrava i questionari di profilatura, di adeguatezza e appropriatezza unicamente alla madre, ma gli OICR sottoscritti da quest’ultima venivano depositati sul conto titoli cointestato con la figlia.

 

2. Il principio di diritto affermato.

L’ACF ha affermato che, nel caso di conto titoli cointestato, le raccomandazioni personalizzate da parte dell’intermediario e la valutazione di adeguatezza dei prodotti devono tener conto del profilo complessivo di tutti i cointestatari. In questi casi, infatti, gli effetti delle operazioni ricadono su entrambi i cointestatari del conto titoli e la mancata considerazione di uno dei due profili compromette l’affidabilità della valutazione e configura una violazione della normativa di settore in materia di informazione adeguata agli investitori.

In particolare, l’Arbitro ha richiamato l’art. 54, par. 6, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, che impone all’intermediario, quando il cliente è un gruppo di persone, di elaborare e applicare una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione di adeguatezza e come tale valutazione sia condotta nella pratica “specificando tra l’altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento” .

L’Arbitro ha anche richiamato gli orientamenti relativi ai requisiti di adeguatezza previsti dalla direttiva MiFID II del 2018, evidenziando che, qualora il gruppo di persone decida di nominare un rappresentante, tale designazione dovrebbe essere formalizzata per iscritto; inoltre, i clienti appartenenti al gruppo dovrebbero essere informati in modo chiaro e per iscritto circa le conseguenze che un accordo tra di loro potrebbe avere sulla tutela dei rispettivi interessi.

 

4. Osservazioni in tema di valutazione dell’appropriatezza, adeguatezza e sostenibilità finanziaria del prodotto.

La decisione dell’Arbitro dedica particolare attenzione anche ai profili della valutazione di adeguatezza, appropriatezza e sostenibilità finanziaria dei prodotti.

In particolare, l’ACF evidenzia che:

  1. la valutazione dell’appropriatezza deve basarsi su una conoscenza effettiva del prodotto da parte del cliente, e non su esperienze pregresse generiche o non rilevanti;
  2. la valutazione di adeguatezza deve fondarsi su un’accurata raccolta di informazioni, in grado di restituire un quadro realistico degli obiettivi d’investimento del cliente e fare in modo che tale valutazione sia “quanto più aderente possibile al profilo reale dell’investitore”;
  3. nel caso in esame, l’intermediario ha valutato la sostenibilità finanziaria degli investimenti con riguardo solo ai primi versamenti (es. € 1.500 e € 2.000), omettendo di considerare l’impegno complessivo pluriennale previsto dai piani di accumulo di capitale (PAC); tale condotta era già stata censurata dall’ACF (decisioni n. 7507 e 7508/2024), che aveva chiarito come la valutazione debba riguardare l’intero piano di accumulo.

 

4. Considerazioni conclusive.

Questa decisione costituisce un importante contributo interpretativo in materia di rapporti cointestati e profilatura dei clienti, rafforzando l’indirizzo secondo cui, in presenza di conti cointestati, è dovere dell’intermediario coinvolgere attivamente tutti i titolari del rapporto nella raccolta delle informazioni e nella valutazione di adeguatezza.

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