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Nota a Trib. Velletri, Sez. II, 23 luglio 2025.

di Lucio Biancardi

Avvocato

Il caso.

A sostegno della domanda, il mutuatario esponeva di aver sottoscritto in data 16.07.2008, con la società finanziaria, un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote del proprio stipendio; secondo le previsioni contrattuali, si era impegnata alla restituzione della rispettiva somma di € 15.600,00 a fronte di una erogazione netta pari a € 7.807,31.

Il Taeg indicato nel contratto era di 16,98% mentre il Teg era stato indicato nella misura errata di 14,93% perché non comprensivo del costo della copertura assicurativa; pertanto il raffronto con il Tasso Soglia vigente (15,105% per i prestiti contro cessione del quinto di importo superiore a € 5.000,00) andava operato avuto riguardo al Taeg del 16,98% con la conseguenza  che sussisteva usura originaria e doveva applicarsi la sanzione del gratuità del contratto ai sensi dell’art. 1815 comma 2 c.c.

La società finanziaria si costituiva sostenendo che il Teg era stato correttamente conteggiato in quanto andava esclusa l’assicurazione obbligatoria presente nei contratti di cessione del quinto, in quanto le istruzioni della Banca d’Italia applicabile ai contratti conclusi prima del 01.01.2010, non includevano le polizze assicurative.

Concludeva per il rigetto della domanda e chiedeva nel contempo l’anonimizzazione delle proprie generalità e dei propri dati personali dalla sentenza, ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. 156/23.

 

I principi giuridici affermati.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea in quanto proseguiva nell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito,  secondo cui «ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito”, con l’ulteriore precisazione che “la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo” (cfr. ex plurimis Cass., 5 aprile 2017, n. 8806; Cass., 6 marzo 2018, n. 5160; Cass., 1 febbraio 2022, n. 3025).».

Invero, il giudice ha così valutato le istruzioni della Banca d’Italia, confutando le tesi difensive dell’Istituto finanziario, statuendo che dette istruzioni sono «norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell’art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018).».

Il Giudice supera anche l’altra tesi difensiva argomentata dall’Istituto finanziario che ha invocato il principio di simmetria o omogeneità, in quanto «le Sezioni Unite hanno precisato che il raffronto tra il TEG della singola operazione e il T.S.U., derivato del T.E.G.M., postula “un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento”, non una omogeneità assoluta).».

Anche la disposta CTU è pervenuta a confermare le tesi del mutuatario sostenendo che «il TEG, includendo il costo assicurativo, risulta pari a 16,982%, superiore al TSU (15,105%) vigente al tempo della stipula del contratto.».  

Infine, il Tribunale ha rigettato l’istanza formulata dall’Istituto finanziario, che chiedeva l’omissione delle proprie generalità invocando la relativa normativa sulla privacy.

Invero, il giudice ha ricordato che «La giurisprudenza di legittimità, che qui si condivide, ha già avuto occasione di denegare la richiesta di anonimizzazione formulata da persone giuridiche sul presupposto della carenza del presupposto soggettivo di applicazione del citato art. 52».

In altre parole, la banca non può reputarsi soggetto legittimato a invocare il diritto all’anonimizzazione di cui all’art. 52 D. Lgs. 196/2023.

 

Decisione.

Il Tribunale ha dichiarato «la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi e degli altri costi del finanziamento, ai sensi dell’art. 1815, comma secondo, c.c., contenuta nel contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio n. 207870 sottoscritto» e per l’effetto ha condannato l’Istituto bancario alla restituzione in favore del mutuatario degli interessi riconosciuti nel corso della durata del finanziamento, nonché delle spese di liti e della Consulenza Tecnica d’Ufficio.

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