Nota a Trib. Lucca, 17 luglio 2025, n. 511.
Segnalazione a cura dell'Avv. Federico Pedonese.
Massima redazionale
Occorre rilevare che il riscontrato piano di ammortamento “alla francese” trova giustificazione ai sensi delle note pronunce della Corte Suprema di Cassazione nn. 15130/2024 e 27823/2023, alla cui stregua la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro.
Sul punto, è di recente intervenuta anche l’ordinanza n. 7382, del 19/3/2025, alla cui stregua i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite, a proposito a tasso fisso, valgono senz’altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”. In particolare, secondo la citata ordinanza, “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti; se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG) della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.
In sintesi, deve ritenersi in linea di principio esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, e per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza laddove il contratto di mutuo sia corredato dal piano di ammortamento recante tutte le condizioni economiche del rapporto, inclusa la ripartizione, per ciascuna rata, del versamento da operarsi in conto interessi dalla quota da versare a titolo di rimborso del capitale.
Orbene, nella fattispecie in esame, occorre tener conto che, in concreto, nel contratto di mutuo a tasso variabile de qua il piano di ammortamento, pur presente, non riporta il tasso di interesse via via applicato, onde ne segue la correttezza della valutazione dello stesso C.T.U. riguardo alla presenza di anatocismo, poiché sebbene non sia possibile dimostrare la presenza dell’anatocismo nella singola rata, lo stesso è peraltro presente nel complesso del mutuo. Ogni rata, poiché l’interesse è variabile, fa, infatti, diventare variabile anche la quota capitale del mutuo. Il CTP di parte convenuta fa, invece, riferimento ad una sola rata, ma occorre, viceversa, aver riguardo al complesso del finanziamento e non soltanto alle singole rate.
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Parte convenuta ha eccepito la prescrizione la prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi pagati tra il 2007 e il 2014, richiesti nella forma dello storno degli interessi già pagati, assumendo che, posto che l’atto di citazione è stato notificato ad essa convenuta nel mese di aprile 2024, non possono essere soggetti a “diversa imputazione”, perché prescritti, gli interessi pagati dalla stipula del contratto di mutuo fino al mese di marzo 2014, data dell’ultimo pagamento prescritto.
A tale eccezione occorre replicare che, secondo la Corte Suprema di Cassazione[1], la prescrizione decennale, pur applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell’ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell’ultima rata del mutuo che, nella fattispecie concreta, trattandosi di mutuo trentennale decorrente dal 2007, non è ancora scaduta.
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In parziale accoglimento delle domande di parte attrice, il piano di ammortamento del mutuo dovrà essere quindi rideterminato nel regime di capitalizzazione semplice, applicando il tasso Bot previsto dall’art. 117 TUB, ed il tasso zero quando il BOT è negativo.
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[1] Cfr. Cass. n. 19291/2010.
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