Nota a App. Napoli, Sez. VII, 9 luglio 2025, n. 3673.
Massima redazionale
Nel caso di specie, con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentavano che il giudice di prime cure non avesse riconosciuto l’invalidità della clausola di pegno nella parte in cui ne prevedeva la estensione “omnibus”, comportando “l’allargamento illegittimo, indefinito ed indiscriminato del pegno ad ogni credito, anche futuro, a favore dell’istituto di credito”. In particolare, deducevano che “la clausola inserita nella lettera di pegno si presenta come clausola omnibus generica, in quanto oltre al conto corrente (nel caso di specie nemmeno specificamente individuato, ma descritto de relato …) nell’art. 3 (rubricato Estensione della garanzia ad altri crediti) fa riferimento ad eventuali ulteriori crediti in modo indefinito, senza alcun riferimento alcuno ad una fonte precisa e determinata”: clausola, dunque, a loro dire, invalida per violazione del disposto dell’art. 2787 comma 3 c.c. Al contempo, deducevano che “ai fini della legittimità del contratto è necessaria la determinazione o determinabilità del credito, la quale postula l’individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte anche futura” e aggiungevano che la “essenzialità” e “centralità” della clausola omnibus all’interno della garanzia prestata estende “ex art. 1419 c.c. la invalidità alla intera costituzione della garanzia reale”.
Ebbene, la Corte territoriale napoletana rammenta che il pegno è un diritto reale di garanzia, che, come noto, si sostanzia in: a) un vincolo reale di garanzia consistente nel diritto di prelazione (diritto di soddisfarsi sul ricavato con precedenza rispetto ad altri creditori ex art. 2787 c.c.) e nel diritto di espropriare il terzo acquirente ( c.d. diritto di seguito, che attribuisce che attribuisce al compratore di una cosa gravata da pegno la tutela contro l’evizione); b) un diritto di trattenere la cosa per premere sulla volontà di adempiere del debitore (art. 2794 c.c.); c) un diritto di recupero della cosa (art. 2789 c.c.); d) un diritto di soddisfarsi sui frutti (art. 2791 c.c.); e) una facilitazione nelle forme di vendita (art. 2797 c.c.).
Quale garanzia accessoria, esso è necessariamente collegato a un credito garantito ed è invalido se questo è originariamente inesistente: il credito può essere di qualsiasi tipo, senza necessità che, quando abbia ad oggetto diverso dal denaro, venga liquidato in via approssimativa già nello stesso atto di costituzione.
Come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, in tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall’art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell’atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione a un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell’art. 2852 c.c., l’ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest’ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l’individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l’efficacia del contratto “inter partes”, comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l’inopponibilità del pegno agli altri creditori, qualora, dovendo trovare applicazione l’art. 2787, terzo comma, c.c., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito[1].
Occorre chiarire che le invocate norme operano su piani diversi attenendo la prima alla validità della pattuizione (art. 1346 c.c.) e la seconda alla opponibilità del pegno ai terzi creditori (art. 2787, terzo comma, c.c.). Ai fini della validità della pattuizione (si ripete) è necessaria la determinazione o la determinabilità del credito, che presuppone l’individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte, attraverso il riferimento ad elementi prestabiliti, aventi una preordinata rilevanza obiettiva. La determinazione e determinabilità del credito a favore del quale è costituita la garanzia reale attiene all’oggetto stesso del contratto, requisito indispensabile ai fini della validità dello stesso ex art.1346 c.c., poiché la mancata individuazione del credito cui il pegno acceda fa venir meno la causa stessa di garanzia, per applicazione del principio di accessorietà del pegno, desumibile dall’art. 2784 c.c.
Diversamente, ai fini della opponibilità del pegno agli altri creditori, è necessario che si rinvenga la sufficiente indicazione del credito garantito. L’art. 2787 c.c. tutela infatti la “par condicio creditorum”, richiedendo una sufficiente specificazione del credito garantito per evitare che un creditore privilegiato possa trasferire la propria prelazione su un credito sfornito di garanzia, in frode ai terzi creditori, la cui violazione non produce la sanzione di nullità della pattuizione, ma la mera inopponibilità della stessa ai predetti, ferma restando l’efficacia “inter partes” del contratto. In altre parole, la genericità del pegno determinerebbe un’irragionevole alterazione del principio della par condicio creditorum, il quale impone che le garanzie reali accordate ai creditori trovino giustificazione nella esistenza e determinabilità del credito garantito, così da evitare il rischio che il vincolo reale si traduca in uno strumento di ingiustificata preferenza e discriminazione nei confronti degli altri creditori, ovvero dei terzi aventi diritto. Il rispetto del principio della par condicio creditorum (che trova fondamento negli artt. 2740 e 2741 c.c.) impone che la prelazione derivante dal pegno possa essere fatta valere solo nei limiti di un credito determinato e certo, così da non pregiudicare arbitrariamente gli altri aventi causa e, nella specie, i beneficiari iure proprio della prestazione assicurativa.
Tali questioni sono di particolare rilevanza rispetto alle clausole della prassi bancaria che estendono a tutti i debiti presenti e futuri il pegno costituito dal cliente per garantire una determinata obbligazione (c.d. clausole omnibus).
Secondo la tesi prevalente, la c.d. clausola omnibus è nulla almeno nel senso che non può fondare il diritto di prelazione: si tende, invece, ad ammettere che essa, in quanto valida nei rapporti interni tra le parti del contratto costitutivo di pegno, attribuisca al creditore pignoratizio il diritto personale di ritenzione previsto dall’art. 2794 comma 2 c.c. e quello di procedere alla vendita forzata nelle forme più spedite dell’art. 2797 c.c.
Orbene, venendo al caso in esame, la Corte d’Appello osserva che la c.d. clausola omnibus di cui all’art. 3 della lettera di pegno (a mente della quale: “il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale, già in essere o che dovesse sorgere a favore della Banca verso il debitore, rappresentato dal saldo passivo del conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni, (…) operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi”), così come l’intero atto costitutivo del pegno, non si pone in contrasto né con il principio della accessorietà della garanzia desumibile dall’art. 2784 c.c. (che rappresenta la causa stessa della garanzia), né, tantomeno con il principio della “par condicio creditorum” (che richiede una sufficiente specificazione del credito), attesa la possibilità, attraverso una lettura e interpretazione dell’atto nel suo complesso, di stabilire quale sia il diritto garantito, il rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica tra mezzo di tutela del creditore e diritto di credito, nonché i limiti di efficacia del pegno, 17 delineati dagli artt. 2794 e 2799 c.c.
Come ha precisato, infatti, il Tribunale, il pegno di cui si controverte, ha a oggetto il credito derivante dalla polizza vita, stipulata a garanzia della linea della linea di credito accordata.
______________________________________________________
[1] Cfr. Cass. n. 7214/2009; Cass. n. 24790/2016, per la quale la mera determinabilità, se assicura la validità ed efficacia inter partes , non garantisce di per sé l’opponibilità del pegno agli altri creditori, ivi compreso il curatore dell’eventuale fallimento del costituente, del costituente, dipendendo tale effetto dall’ulteriore requisito della sufficiente indicazione del credito garantito ex art. 2787 comma 3 c.c.
Seguici sui social:
Info sull'autore