1 min read

Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 20 giugno 2025, n. 5064.

di Daniela Ajese

Studio Legale Ajese

Con  recentissima sentenza del 20.6.25  il Tribunale di Milano ponendosi nel solco della più recente giurisprudenza in tema di capitalizzazione degli interessi,  nel confermare come debba  ritenersi escluso che alcun uso normativo legittimasse l’applicazione degli interessi anatocistici sino all’entrata in vigore dell’articolo 25 comma II d. lgs. 34/99 e della delibera CICR 9.2.2000, come statuito dalla Suprema Corte con sentenza n.2374/99 confermata dalle SSUU con sentenza 21.095/04, con conseguente  nullità dell’art. 7 del contratto, si sofferma sulla sorte dell’anatocismo per il periodo successivo. 

Con riferimento infatti all’annotazione degli interessi anatocistici in data successiva alla entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, dopo aver dato atto che la convenuta  ha provato di aver dato pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 della delibera CICR 9.2.2000, della modificazione dei contratti in corso di esecuzione con introduzione di pari periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi, evidenzia come tuttavia non abbia  dimostrato di avere provveduto al secondo adempimento previsto dalla delibera ovvero di avere dato comunicazione scritta al correntista; il tribunale meneghino inoltre rileva il difetto  nel documento contrattuale  del 2002 della pattuizione del regime di pari periodicità trimestrale a debito e a credito né è presente l’accettazione specifica della clausola anatocistica prevista dall’art. 6 Delibera CICR 9.2.2000.

Altro elemento importante posto dal giudice alla base del proprio convincimento è la mancanza di prova in atti dell’autorizzazione all’addebito annuale degli interessi richiesta dalla delibera CICR 3.8.2016 per la legittimità della capitalizzazione in conto degli interessi successivi all’1.10.2016.

Seguici sui social: