Nota a Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2025, n. 14704.
Il cuore della questione: fideiussione o contratto autonomo di garanzia?
Nel contenzioso oggetto dell’ordinanza n. 14704/2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, si è posta la necessità di verificare se l’inserimento della clausola “a prima richiesta” sia sufficiente a trasformare una fideiussione in un contratto autonomo di garanzia.
L’interesse concreto che ne discende è evidente: secondo la giurisprudenza prevalente, solo in presenza di una fideiussione, si applica l’art. 1957 c.c., che impone alla banca di agire giudizialmente nei confronti del garante entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, a pena di decadenza. Tale norma offre al garante una tutela temporalmente determinata e certa. Al contrario, nel contratto autonomo di garanzia tale vincolo non sussiste, e l’escussione può avvenire anche anni dopo, esponendo il garante a gravi rischi economici e incertezze giuridiche.
Il caso.
Nel caso esaminato dalla Corte, il garante aveva sottoscritto due contratti: una fideiussione omnibus e una fideiussione specifica a garanzia di un mutuo. Entrambi i contratti contenevano una clausola che prevedeva l’obbligo di pagamento “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”.
La Corte d’Appello di Bologna aveva ritenuto tale clausola sufficiente per qualificare entrambi i contratti come garanzie autonome, sulla scorta di consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 27619/2020), secondo cui tale clausola è di per sé idonea ad escludere l’accessorietà propria della fideiussione.
Interpretazione sistematica e non formale.
Nel ricorso, si è evidenziato come i giudici di merito avessero omesso un’analisi complessiva del contenuto negoziale, trascurando elementi essenziali – strutturali, funzionali e letterali – che deponevano per la natura fideiussoria delle garanzie. La strategia difensiva ha insistito sull’insegnamento della stessa Corte Suprema (Cass. n. 4717/2019), secondo cui la clausola “a prima richiesta” non è mai autosufficiente, ma deve essere interpretata alla luce del contratto nel suo insieme.
Nel caso di specie, numerosi erano gli indici di accessorietà:
- Il garante si obbligava a eseguire la medesima prestazione del debitore principale, senza funzione indennitaria;
- Vi era una clausola di solidarietà, tipica della fideiussione e incompatibile con il contratto autonomo;
- Mancava una rinuncia espressa alle eccezioni opponibili ex art. 1945 c.c.;
- I contratti erano espressamente nominati “fideiussioni” e richiamavano esplicitamente l’art. 1957 c.c., confermando la volontà di mantenere il vincolo all’obbligazione principale;
- Il garante era persona fisica, e non un istituto finanziario o assicurativo, sicchè era irragionevole pensare che il contratto sottoscritto potesse assolvere alla funzione indennitaria propria della garanzia autonoma.
L’insieme di tali elementi rendeva evidente, come dedotto fin dal primo grado, che l’inserimento della clausola di pagamento immediato non bastasse a mutare la causa del contratto.
È stato inoltre richiamato il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, che chiarisce come la clausola “a semplice richiesta” non configuri di per sé una garanzia autonoma, ma sia compatibile con uno schema “solve et repete” tipico della fideiussione omnibus.
Il risultato: Cassazione con rinvio alla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e cassato la sentenza impugnata, rilevando che: “la corte di merito ha del tutto trascurato di considerare il tenore complessivo dell’accordo”, nonché l’esistenza di clausole che avrebbero dovuto condurre a una diversa qualificazione del rapporto.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che il giudice del merito avesse erroneamente attribuito efficacia qualificante esclusiva a una sola clausola. Non solo. La Corte d’appello, inoltre, aveva trascurato la presenza di elementi incompatibili con l’autonomia del contratto. Infine essa aveva omesso di verificare la causa concreta del contratto, in violazione degli artt. 1362 ss. c.c., in particolare del criterio funzionale ex art. 1369 c.c.
La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie applicando i corretti principi giuridici, tenendo conto dell’intero contenuto negoziale e non della sola clausola “a prima richiesta”.
Conclusioni.
L’ordinanza in esame conferma un principio cardine: la clausola di pagamento a prima richiesta non è, da sola, sufficiente a qualificare una garanzia come autonoma. La valutazione deve fondarsi sulla struttura complessiva del contratto, sulla funzione effettiva e sulla volontà negoziale delle parti.
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