3 min read

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 12 febbraio 2025, n. 1617.

Massima redazionale

«Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce»

(Blaise Pascal)

 

Nel caso di specie, risulta incontrovertibilmente che l’operazione è stata disposta dallo stesso ricorrente, indotto dal truffatore tramite il noto schema family emergency scam. In base a un orientamento condiviso[1] in queste circostanze, dal momento che la coartazione della volontà avviene a monte dell’esecuzione dell’operazione, che viene portata a termine direttamente dal cliente, non si applicano le disposizioni del D. lgs. n. 11/2010 sui pagamenti non autorizzati, essendo qualificati come tali, ex art. 5, solo quelli effettuati senza il consenso del pagatore. Diversamente opinando, si avrebbe il risultato aberrante di ritenere rilevanti tutti i vizi del consenso di colui che abbia autorizzato una operazione di pagamento, e così non solo il dolo, come nel caso di specie, ma anche la violenza e l’errore, imputando tali vizi direttamente all’intermediario incolpevole.

Di conseguenza, in caso di errore ex art. 1429 c.c., l’intermediario che abbia prestato un servizio di pagamento relativo ad un contratto viziato sarebbe tenuto alla restituzione delle somme alla parte in errore; così come, in caso di pagamento imposto con violenza al cliente nel corso di una rapina nella sua abitazione, sarebbe sempre l’intermediario a dover risarcire il cliente medesimo. Sul punto, è stato pertanto concluso che “per quanto la volontà del cliente di effettuare tale operazione sia stata viziata per effetto del raggiro subìto dal terzo ignoto, il previo consenso autorizzativo dell’istante appare dirimente per escludere la natura indebita del pagamento e, correlativamente, l’esistenza di un obbligo restitutorio in capo alla convenuta[2].

Pur tenendo conto dell’età avanzata del ricorrente, non può ritenersi che la truffa, nella circostanza specifica, abbia avuto tali caratteri di sofisticatezza da far ritenere almeno parzialmente scusabile la negligenza del cliente; infatti, a prescindere dall’inverosimiglianza del fatto che il bonifico dovesse essere effettuato presso un conto svedese, sarebbe bastata una semplice telefonata al figlio – che il ricorrente ha incontrato il giorno stesso – per svelare il meccanismo truffaldino. Quale ulteriore elemento, si aggiunga che, nella specie, non pare esservi stata una pressante insistenza del truffatore che abbia manifestato una grave situazione di emergenza, tanto è vero che, stando alle dichiarazioni del ricorrente contenute nella denuncia, il truffatore si limitava a chiedere “un favore”, ed il ricorrente, nell’incontrare il figlio poche ore dopo, chiedeva a quest’ultimo il motivo del bonifico, dimostrando, dunque, di aver proceduto all’operazione senza neppure farsi prima chiarire le ragioni della richiesta.

D’altro canto, non può accogliersi la tesi del ricorrente in base alla quale il bonifico avrebbe dovuto essere richiamato dalla banca. Tale revoca, una volta decorsi i termini di revocabilità per il pagatore, può essere unicamente disposta con il consenso del beneficiario, che nella specie non è stato acquisito; il comportamento della banca, dunque, appare conforme alla normativa[3]. Pertanto, il ricorso dovrà essere rigettato.

 

 

 

___________________________________________________

[1] Cfr. ABF, Collegio di Milano, n. 115/2023; ABF, Collegio di Bologna, n. 11161/2022; ABF, Collegio di Bologna, n. 273/2023.

[2] Cfr. ABF, Collegio di Roma, n. 1907/2021.

[3] Cfr. ABF, Collegio di Roma, n. 22141/2021; ABF, Collegio di Bologna, n. 8018/2024.

Seguici sui social: