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Nota a ACF, 22 maggio 2025, n. 8024.

Massima redazionale

Quanto alla contestazione relativa all’eccessiva concentrazione di investimenti in prodotti riconducibili allo stesso emittente, in effetti, dalla consultazione del rendiconto finanziario alla data più prossima all’ultima sottoscrizione, emerge che il cliente avesse quasi due milioni di euro (pari quasi alla totalità del suo patrimonio) investiti in polizze emesse da un unico soggetto. Orbene, come da consolidato orientamento della giurisprudenza arbitrale, se è vero che una polizza, investendo in più fondi sottostanti, può garantire una diversificazione del rischio, non può dirsi altrettanto sotto il profilo del rischio emittente, a cui in ogni caso il cliente resta, in casi della specie, esposto. L’intermediario distributore, nello svolgimento della valutazione di adeguatezza, non può non considerare (anche) il rischio emittente riferito all’impresa assicuratrice, in particolare con riferimento alla sua capacità di far fronte alle obbligazioni assunte[1].

Ciò affermato, passando a valutare le conseguenze che il rilevato eccesso di concentrazione può aver determinato nel caso di specie, quel che emerge dagli atti disponibili è che il danno invocato non può dirsi causalmente connesso alla  lamentata concentrazione in quanto, da una parte, l’emittente non consta aver incontrato problemi in termini di solvibilità, e, dall’altra, ciascuna delle sei polizze sottoscritte investiva in più fondi, caratterizzati da differenti combinazioni, così in modo da diversificare anche il rischio emittente dei fondi sottostanti. Va, altresì, osservato che lo stesso ricorrente, che si caratterizza per un patrimonio di entità considerevole (impiegato anche nel risparmio amministrato e gestito), risulta aver sottoscritto, in un arco temporale di quattro anni, sei polizze per circa due milioni di euro su prodotti emessi dalla stessa compagnia assicurativa, senza che consti abbia mai sollevato quantomeno delle perplessità per l’eccesso di concentrazione e in ordine alle caratteristiche dei prodotti così opzionati.

 

 

 

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[1] Cfr. ACF, 08.04.2025, n. 7937; ACF, 24.01.2025, n. 7817; ACF, 04.10.2023, n. 6877.

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