Nell’ipotesi in cui il correntista non possa produrre in giudizio il contratto, perché la banca non gliene abbia rilasciato copia o perché egli versi nell’impossibilità di procurarsela altrimenti a mezzo della richiesta di cui all’art. 119 TUB o di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., e non possa, perciò, assolvere l’onere probatorio che gli compete ordinariamente, si possono, infatti, configurare, secondo l’itinerario descrittivo tracciato altrove dalla Corte, due alternative, entrambe riconnesse all’allegazione attorea circa il fatto che il contratto sarebbe stato concluso verbis tantum o per facta concludentia. È possibile, in pratica, che quest’ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, ed allora il giudice deve dare senz’altro atto dell’integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell’assenza di clausole che giustifichino, ad esempio, l’applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Pur tuttavia, è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro[1].
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09.03.2021, n. 6480.