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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5190.

Segnalazione a cura del Prof. Aldo Angelo Dolmetta.
Massima redazionale

Il requisito della “forma scritta” è da intendere non in senso strutturale, bensì funzionale. Pertanto, la consegna della documentazione contrattuale attiene non alla fase della esecuzione contrattuale, ma a quella della stipulazione dello stesso, con la conseguenza che la mancata consegna della relativa documentazione importa la nullità del contratto.  

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