L’Arbitro Bancario Finanziario si è recentemente espresso su una vicenda in cui il ricorrente effettuava un bonifico SEPA ordinario a favore di un commerciante online; tuttavia, dopo aver scoperto che il venditore aveva agito in malafede, circa 10 minuti dopo la richiesta di bonifico, provvedeva a contattare il servizio clienti della banca per richiederne la revoca. La banca resistente invece aveva già eseguito detto bonifico. Pertanto, il cliente ricorre all’ABF al fine di ottenere la restituzione della somma dall’intermediario – prestatore dei servizi di pagamento dell’ordinante -.
Il ricorrente sostiene che la richiesta di revoca del bonifico era valida, in quanto avvenuta entro 24 ore dall’esecuzione della operazione, ma che, nonostante fosse un bonifico ordinario, la banca lo aveva eseguito istantaneamente: ciò non ha permesso la revoca dell’ordine di pagamento. L’intermediario replica che il bonifico era già irrevocabile in quanto, al momento della comunicazione del ricorrente di voler revocare il pagamento, il bonifico era già stato ricevuto ed eseguito.
Sentite le diverse posizioni, l’Arbitro non ha accolto il ricorso.
Secondo il d.lgs. n.11 del 27/1/2010, attuativo della Direttiva 2007/64/CE, che si propone di salvaguardare l’affidabilità dei pagamenti, la revoca dell’ordine di pagamento è sottoposta a due requisiti: 1) che la revoca sia espressa secondo la procedura prevista dal contratto; 2) che la revoca sia espressa prima che l’ordine di pagamento diventi irrevocabile (v. art. 5, co. 4, d.lgs. 11/2010). In particolare, l’ordine di pagamento diventa irrevocabile nella normale giornata operativa in cui l’ordine perviene al prestatore del servizio di pagamento del pagatore -o il giorno operativo successivo se l’ordine è ricevuto in una giornata non operativa- (art.15 e 17). Una volta che l’ordine di pagamento diventi irrevocabile per il pagatore, la revoca è possibile solo con il consenso del beneficiario (art.17, co.5).
Il codice di autodisciplina di settore, di cui al “SEPA credit transfer rulebook” stabilita dall’European Payments Council, stabilisce, tra l’altro, che deve essere l’intermediario resistente a fornire la prova liberatoria idonea ad escludere la propria responsabilità in ordine all’esecuzione del bonifico nonostante la richiesta di revoca.
Esaminata la normativa di settore, il Collegio ha ritenuto quale elemento dirimente della controversia la circostanza che il beneficiario del pagamento era a sua volta titolare di un conto intrattenuto presso il medesimo intermediario. Ciò determina l’applicazione dell’art. 23, co. 2, d.lgs. 11/2010. Ai sensi di detto articolo, per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento, il prestatore deve assicurare che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario nella stessa giornata operativa di ricezione dell’ordine di pagamento.
In conclusione, l’immediata regolazione del bonifico necessaria a mettere a disposizione del beneficiario le somme oggetto del pagamento ha determinato l’irrevocabilità dell’ordine di pagamento del ricorrente e, per tale motivo, si deve ritenere che l’intermediario abbia agito correttamente.