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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 20 dicembre 2024, n. 13169.

Massima redazionale

Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la recentissima decisione in oggetto, ha statuito il seguente principio di diritto: 

La valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell’ABF; ne deriva che il criterio contrattuale è da ritenersi legittimo purché tale criterio di calcolo sia chiarito ex ante al cliente. In caso contrario, il rimborso del premio dovrà avvenire secondo il criterio pro rata temporis”.

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