Atteso che la restituzione della somma in deposito cauzionale ne trasferisce ex art. 1834 c.c. la proprietà al mutuante, va sospesa l’esecuzione quando il mutuo notarile con deposito cauzionale non sia accompagnato da ulteriore atto attestante lo svincolo – e, dunque, il ri-trasferimento della proprietà della somma al mutuatario – nella forma solenne prevista dall’art. 474 c.p.c. (ex Cass. n. 12007/2024), dovendosi negare al solo mutuo notarile valore di titolo esecutivo per insussistenza di un’attuale obbligazione di restituzione di somme di denaro.
Nella valutazione circa la idoneità del mutuo ai fini esecutivi, è necessario distinguere l’aspetto del perfezionamento del contratto e della prova circa l’erogazione – che attiene al diritto sostanziale del credito – dal profilo della forma solenne richiesta per la stessa, che attiene al requisito formale della idoneità del titolo a sorreggere l’esecuzione.