Nota a Trib. Napoli Nord, 6 novembre 2024.

Da sempre si dibatte sull’obbligo della banca di consegnare al cliente che ne faccia richiesta copia della documentazione afferente al rapporto bancario – essenzialmente gli estratti conto – ma risalente a oltre un decennio dalla richiesta, posto, ovviamente, che è indiscusso il diritto del correntista ad ottenere copia della documentazione relativa all’ultimo decennio.
Su questo tema il Tribunale di Napoli (tra le tante, ordinanza del 19.06.2019; sentenza del 31.01.2019; sentenza n.4429 del 02.05.2023; ordinanza del 25.04.2023; sentenza n.4240 del 26.04.2023; sentenza n.7756 del 12.06.2023; ordinanza del 30.06.2023), con ampie e condivisibili argomentazioni, ha sempre ritenuto non meritevole di adesione l’orientamento di Cassazione (soprattutto ordinanza n.35039 del 29.11.2022) che limita il ridetto diritto al decennio antecedente la richiesta documentale.
Lo scorso 6 ottobre anche il Tribunale di Napoli Nord si è espresso nei medesimi termini; ancora una volta sulla base di argomentazioni giuridiche che, invero, non si comprende come la Cassazione possa ignorare.
Argomentazioni talmente solide che hanno indotto la stessa Cassazione ad esprimersi nei seguenti termini con riguardo alla portata dell’art.119, comma 4, del TUB: “laddove discorre di «documentazione inerente a singole operazioni», la norma potrebbe anche essere intesa, sul piano strettamente letterale, seppure con qualche forzatura, come riferita esclusivamente a documentazione concernente, appunto, singole operazioni, e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l’estratto conto. Cionondimeno, questa Corte non dubita che la norma si riferisca anche agli estratti conto” (ordinanza n.35039/2022).
Il Tribunale campano ha, preliminarmente, esaminato e risolto la questione concernente l’obbligo della banca di consegnare, a richiesta, copia della documentazione contrattuale anche trascorso il decennio. Secondo il Giudice, “ove il cliente richieda copia del titolo negoziale, la Banca, in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 119 TUB, è tenuta a consegnare la copia del contratto e delle condizioni sullo stesso applicate (anche come modificate per effetto dello ius variandi), a nulla rilevando che un esemplare sia stato già consegnato, ai sensi dell’art. 117 TUB, al momento della relativa conclusione”.
Come chiarito dal Giudice campano, “il contratto, infatti, costituisce la fonte dei rapporti obbligatori tra le parti e, pertanto, stante l’onere di forma scritta del contratto ad substantiam, non è configurabile un diritto della banca alla sua distruzione, una volta trascorso il decennio della sottoscrizione”.
“D’altro canto, il termine decennale è riferito dall’art. 119 TUB esplicitamente alle singole operazioni, non al contratto, che è fenomeno giuridico a monte delle singole operazioni, che del contratto costituiscono singoli atti esecutivi (cfr. Trib. Milano, 02/05/2023, n. 4429)”.
“Il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori fra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti, dal momento che, in assenza del contratto scritto a pena di nullità e che deve riportare la indicazione del tasso pattuito e delle altre condizioni convenute, la Banca non avrebbe titolo per addebitare interessi convenzionali in misura superiore al tasso legale, commissioni e spese (così Corte App. Milano, 22/05/2012, n. 1796)”.
“L’istituto bancario ha, dunque, l’obbligo di conservare il contratto sino a dieci anni successivi alla conclusione del rapporto ovverosia fintanto che il cliente può esercitare le azioni di ripetizione ex art. 2033 c.c.”.
Il Tribunale si è poi espresso sull’obbligo di consegna degli estratti conto sin dall’origine del rapporto, dunque anche per il periodo ultradecennale.
Al riguardo il Giudice ha anzitutto chiarito che l’obbligo di consegna degli estratti conto non soggiace al comma 4 dell’art.119 TUB bensì al comma 2.
Secondo il Tribunale, “la Banca ha, pertanto, l’obbligo di conservazione di tali documenti dall’apertura del contratto fino alla sua chiusura, atteso che solo in tal modo il cliente avrà la possibilità di verificare la correttezza delle operazioni contabilizzate dalla banca e la rispondenza del saldo alle effettive operazioni (a debito o a credito) compiute nel corso del rapporto”.
Peraltro, come giustamente osserva il Giudice, “ritenere che la Banca sia tenuta alla conservazione dei documenti contabili solo per l’ultimo decennio significherebbe privare il cliente del diritto all’informazione e conseguentemente frustrare il principio di trasparenza bancaria”.
In sintesi, “pare dunque condivisibile l’opzione esegetica che, argomentando dal tenore letterale della norma di cui all’art. 119 TUB, evidenza la differenza esistente tra i documenti di sintesi, tra i quali l’estratto conto, e i documenti relativi alle singole operazioni, quali le copie degli assegni, dei bonifici, dei prelievi allo sportello o dei versamenti, per i quali, trascorso il decennio, la Banca ben potrebbe legittimamente distruggere i relativi documenti, risultandone peraltro comunque traccia nell’estratto conto”.
“Il legislatore, d’altro canto, fa esplicito riferimento alla documentazione relativa a singole operazioni, non anche alla documentazione giustificativa delle singole operazioni. La diversità strutturale e funzionale delle due tipologie di documenti giustifica in definitiva la diversità della relativa disciplina e dei relativi limiti temporali”.
Sebbene tanto basterebbe a giustificare la non adesione al differente orientamento di legittimità, il Tribunale adito ha ritenuto che “non si può infine non rilevare la distonia dell’orientamento restrittivo con il principio ermeneutico di matrice giurisprudenziale, consolidato al punto da costituire ius receptum, secondo il quale “Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale, non può sollevarla dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore” (ex multis Cass., 20 aprile 2016, n. 7972). Non pare possibile allora sostenere, se non a discapito delle garanzie di equilibrio nei rapporti sinallagmatici, che l’istituto bancario soggiaccia al predetto limite temporale secundum eventum litis”.
In sintesi, secondo il Giudice “il cliente, pertanto, ha diritto ad ottenere la documentazione richiesta, senza peraltro che debba indicare specificamente gli estremi del rapporto cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, né la ragioni per le quali ne abbia richiesto il rilascio, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei predetti documenti”.
La pronuncia va segnalata anche per l’accoglimento della richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c. nella misura di “euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, a partire dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, sino al limite massimo di euro 2.500,00”.
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