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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 4 novembre 2024, n. 28215.

di Valentino Vecchi

Valentino Vecchi & Partners

Con sentenza in oggetto, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione si è espressa sul dibattito sviluppatosi in seno alla stessa Corte di legittimità in ordine alla possibilità – negata da certe pronunce (la prima è la sentenza n. 9140 del 19.05.2020, seguita da molte altre) ma ammessa da altre (ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024) – di adeguare i contratti di conto corrente, già in corso alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, al regime di capitalizzazione trimestrale reciproco degli interessi mediante avviso in G.U. e comunicazione personalizzata al correntista.

Ebbene, gli ermellini hanno ribadito l’impossibilità di adeguare il rapporto al regime paritetico di capitalizzazione con semplice comunicazione, ritenendo indispensabile la sottoscrizione di un nuovo patto scritto contemplante una clausola anatocistica conforme alla nuova normativa.

Di seguito i passaggi fondamentali della sentenza in commento:

«Le richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all’adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell’assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale.

Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente.

Deve, pertanto, darsi seguito al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni per doversene discostare.».

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