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Nota a ACF, 2 ottobre 2024, n. 7613.

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Una risparmiatrice romana, co-intestataria insieme al coniuge successivamente defunto, aveva acquistato nel gennaio 2014 obbligazioni emesse da Monte dei Paschi di Siena tramite la propria
Banca subendo una perdita pari a € 46.993,92.

Con riferimento all’operazione di investimento veniva rilevato che l’Intermediario avesse taciuto la natura rischiosa del titolo in oggetto, oltre a non aver menzionato il cosiddetto “rischio emittente” e non aver messo a disposizione dei Clienti un prospetto informativo adeguato. Tali carenze sono state, inoltre, aggravate dall’assenza di una corretta profilatura dei Clienti, profilati con un unico questionario anziché con due distinti, pregiudicando la possibilità di
intercettare le caratteristiche personali di ciascuno di essi e, su tale base, condurre le conseguenti valutazioni.

Inoltre, la Banca non ha dato prova di aver svolto, prima di ammettere l’acquisto dell’obbligazione, la valutazione di appropriatezza, la cui inadeguatezza è resa ancor più evidente dall’ammissione dei Clienti di non aver maturato alcuna conoscenza pregressa delle caratteristiche di obbligazioni subordinate.

Ebbene, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), in considerazione delle inequivoche evidenze, non ha potuto far altro che concordare con le contestazioni sollevate da parte ricorrente, riconoscendo un risarcimento pari a euro 15.923,91.

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