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Nota a Trib. Venezia, 3 ottobre 2024.

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Un’azienda veneta attiva nel settore dei servizi ha stipulato con la propria banca un contratto derivato Interest Rate Swap. Tali contratti, spesso venduti con finalità di copertura assicurative, sono in realtà fortemente speculativi, ed hanno infatti causato all’azienda abbondanti perdite economiche. A seguito di una analisi approfondita, sono emerse svariate criticità imputabili all’istituto di credito. 

I contratti derivati di tipo finanziario, sono ritenuti validi solo se l’alea ad essi sottesa è misurabile secondo criteri riconosciuti, nonché esplicitata nel contratto e alla presenza di un chiaro accordo tra le parti. L’alea del contratto è “razionale” e “misurabile” solo se, in concreto, siano esplicitati e condivisi in accordo con l’investitore gli elementi che consentono di conoscere le condizioni contrattuali praticate, tramite l’esplicitazione dei costi impliciti che determinano uno squilibrio iniziale dell’alea, del Mark to Market (ossia del valore effettivo del derivato ad una certa data) e dei cd. “scenari probabilistici”. Secondo tale impostazione, fatta propria dalla Corte di Cassazione, MtM e il suo metodo di calcolo, costi impliciti e scenari probabilistici rappresentano elementi essenziali del contratto derivato e in quanto tali devono formare oggetto di accordo.

La Suprema Corte ha, infatti, precisato che, in ipotesi di mancata indicazione di uno di tali elementi, non si può parlare semplicemente di violazione di obblighi informativi, come tale idonea a determinare solo eventuali responsabilità risarcitorie, ma di una carenza che investe una parte essenziale dell’accordo, così da determinarne la nullità. in assenza di questi, il contratto deve considerarsi nullo.

L’azienda in questione ha sottoscritto un IRS associato a un finanziamento dell’importo nominale di euro 9 milioni emesso in forma di prestito obbligazionario ed ha la finalità di stabilizzare e limitare gli effetti economici del prestito obbligazionario sottostante indicizzato a un parametro variabile. Purtroppo, una corretta valutazione del Mark to Market che includesse anche il rischio di controparte non è possibile per mancanza di elementi di calcolo essenziali.

Con il supporto di Martingale Risk, l’azienda ha citato in causa la propria banca dinnanzi al Tribunale di Venezia. Il Tribunale, concordando con le tesi dell’attrice, ha dichiarato la nullità del contratto IRS per indeterminatezza dell’oggetto. Infatti nel contratto sottoscritto non sono stati espressamente indicati le analisi di scenario, il Fair Value al momento della stipula, il metodo di calcolo da utilizzare per la stima del valore del MtM, nonostante l’essenzialità di tali elementi ai fini della determinabilità dell’oggetto del contratto sottoscritto e ai fini della percezione del rischio associato alla sottoscrizione dello strumento finanziario.

In definitiva, l’azienda ha ottenuto un risarcimento pari a euro 2.824.986,49, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

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