Si deve rilevare che è orientamento arbitrale quello per cui l’intermediario distributore di un prodotto assicurativo può essere chiamato a rispondere delle informazioni non corrette fornite attraverso servizi di home banking o report, qualora idonei ad ingenerare nella clientela affidamenti che possano incidere sulle relative scelte di investimento/disinvestimento1.
In tali casi non è neppure rilevante indagare se l’intermediario fosse o meno tenuto a fornite tale tipo di informazioni, perché la scelta di rendere in modo continuativo disponibile la valorizzazione e la composizione dei fondi sottostanti la polizza comporta, in ogni caso, l’obbligo di rendere un tale set informativo in modo imparziale, chiaro e non fuorvianti, così come previsto dall’art. 133 del Regolamento Intermediari 20307/2018 relativamente alla distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi.
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[1] V., ex multis, ACF, 20 settembre 2023, n. 6817.