Nota a Trib. Bologna, Sez. IV, 8 ottobre 2024, n. 2615.
Massima redazionale
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB, come nel caso di specie, in caso di eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, il creditore opposto ha l’onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco dovendo fornire prova documentale della propria legittimazione[1]. A tal riguardo, si rammenta che, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, non è sufficiente a dimostrare l’esistenza del contratto di cessione, il contenuto del suddetto o l’avvenuta efficacia traslativa ex articolo 1346 c.c.[2]. Ancor più recentemente[3], la giurisprudenza di legittimità, nel confermare tale orientamento, ha affermato che «in tema di cessione di crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione non essendo sufficiente la semplice comunicazione e/o notificazione della cessione neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale»[4].
Ebbene, nel caso di specie, la documentazione prodotta da parte opposta non risulta idonea a fornire prova della intervenuta cessione del credito. La prima cessione intervenuta è documentata con il solo avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel quale sono indicate solamente le caratteristiche dei contratti di finanziamento relativi ai crediti ceduti e codici identificativi dei rapporti. Del pari, la seconda è documentata con l’avviso e con un contratto in lingua inglese, per buona parte oscurato, che non consentono l’esatta individuazione dell’oggetto della cessione e, quindi, di verificare l’inclusione nella stessa della esposizione debitoria maturata verso l’opponente.
Parte opposta, a fronte delle contestazioni dell’opponente, avrebbe dovuto provare la regolare conclusione di tutti e due i contratti[5], prova non fornita. Invero, la parte non ha offerto produzioni documentali aventi sufficienti rilievo probatorio (quali potevano essere il contratto di cessione dei crediti in blocco in originale corredato dagli elenchi dei crediti ceduti o la dichiarazione dell’intervenuta cessione dello specifico credito resa dal cedente) tali da fornire una prova anche in via presuntiva.
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[1] Cfr. Cass. n. 5857/2022.
[2] Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 22268/2018; Cass. n. 2780/2019.
[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06/02/2024, n. 3405.
[4] In tal senso, Cass. n. 17262/2024, per cui «la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.».
[5] Cfr. Cass. n. 17944/2023.
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