3 min read

Nota a App. Napoli, Sez. III, 7 ottobre 2024, n. 3971.

Massima redazionale

Nel caso di specie, il contratto di mutuo era stato stipulato nell’ottobre 2004, quindi antecedentemente al periodo di accertamento della condotta anticoncorrenziale da parte della Commissione Europea Antitrust. Ebbene, la fattispecie è del tutto sovrapponibile a quella scrutinata dalla Corte d’Appello di Cagliari[1], richiamata da parte appellante a conforto della tesi della “nullità sopravvenuta”. In simile fattispecie, non si discute della nullità della clausola sugli interessi al momento del perfezionamento del contratto, bensì della perdurante validità/efficacia o inefficacia in senso stretto della determinazione convenzionale degli interessi che si accerti divenuta in contrasto con la norma imperativa in materia di tutela della libertà del mercato e della concorrenza. Nella specie, la contrarietà alla norma imperativa non si è concretata al momento della stipulazione del contratto (risalente al 2004), ma nel momento in cui il tradens aveva ricevuto interessi frutto di un’intesa nulla sopraggiunta che aveva reso invalida la clausola di determinazione del tasso corrispettivo anche agli effetti, di cui all’art. 1284, comma 3, c.c. La Corte territoriale cagliaritana ritiene che fare riferimento soltanto alla genesi del rapporto di durata significa confinare la portata della disposizione imperativa alla conclusione del contratto e sterilizzarla durante lo svolgimento del rapporto, allorché la fonte delle prestazioni eseguite dovrebbe invece continuare a mantenersi conforme al precetto. Di contro, deve ritenersi che il cliente del contratto bancario indicizzato a un tasso Euribor nullo “a monte” abbia diritto di ottenere la declaratoria di nullità di una clausola che, per effetto della prevista variazione, recepisce in corso di svolgimento del rapporto un parametro nullo, frutto di una condotta in violazione della normativa antitrust. La nullità parziale del contratto di mutuo non travolge l’intero contratto, secondo il principio “utile per inutile non vitiatur”, non essendo dedotta in causa la volontà negoziale di stipulare il mutuo soltanto a quelle condizioni, e prescinde dall’elemento psicologico in capo al mutuante all’atto della stipulazione del contratto. In applicazione della regola generale di cui all’art. 1284 c.c., gli interessi corrispettivi del mutuo andranno dunque sostituiti dal tasso legale nel periodo in cui il tasso contrattuale è affetto da nullità.

Pur tuttavia, l’attento giudice napoletano non si esime dal rilevare la nota ritrosia, dottrinaria e giurisprudenziale, in ordine alla figura della “nullità sopravvenuta”; il Collegio, però, allo stesso tempo, osserva che, nella specie, dovrebbe opinarsi, più correttamente, di una sorta di “nullità temporanea”, limitata, cioè, al solo periodo delle intese illecite; sicché, la clausola, che nasce validamente stipulata, diventerebbe temporaneamente nulla (per il periodo delle intese illecite), per poi riprendere vigore per il periodo successivo e sino alla estinzione del rapporto, a meno di ulteriori intese illecite registrate in costanza dello stesso.

A tal riguardo, appare dirimente richiamare quanto evidenziato nella recentissima ordinanza interlocutoria della Prima Sezione della Corte Suprema di Cassazione[2], per cui «Né sembra possa ritenersi che l’illecito del terzo possa far venir meno l’esistenza del consenso delle parti in ordine alla vicenda contrattuale, idoneo a esprimere la loro volontà negoziale, non solo nell’ipotesi che il contratto sia stato stipulato prima del 29 settembre 2005 (a meno di non immaginare un nullità contratto che nasce valido e che poi diviene nullo, per un certo periodo di tempo, in dipendenza dell’illecito del terzo), ma anche per quelli stipulati nell’arco temporale del triennio coperto dalla decisione della Corte di giustizia».

L’appello, dunque, nonostante «l’obbiettiva incertezza che si è originata nella materia del contendere», non può che essere rigettato.

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

[1] Il riferimento è a App. Cagliari, n. 260/2022.

[2] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. I, 19 luglio 2024, n. 19900, già annotata su questo Portale, con massima redazionale, Manipolazione EURIBOR: il sequel. La Prima Sezione Civile chiede la rimessione alle Sezioni Unite. – Diritto del Risparmio.

Seguici sui social: