Va dichiarata l’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione quando la procedura esecutiva sia stata promossa su mutuo notarile il quale, prevedendo che la somma sia immediatamente restituita dal mutuatario al mutuante, non sia accompagnato da ulteriore atto attestante lo svincolo della somma nella forma solenne prevista dall’art. 474 c.p.c. (ex Cass. n. 12007/2024).
Nella valutazione circa la idoneità del mutuo ai fini esecutivi, è necessario distinguere l’aspetto del perfezionamento del contratto e della prova circa l’erogazione – che attiene al diritto sostanziale del credito – dal profilo della forma solenne richiesta per la stessa, che attiene al requisito formale della idoneità del titolo a sorreggere l’esecuzione.