Nella specie, risulta pacifico il fatto che l’intera operatività oggetto di doglianza sia stata realizzata dal cliente, in piena autonomia, tramite la piattaforma di trading online, in assenza quindi di raccomandazioni all’investimento da parte dell’Intermediario convenuto, che risulta aver prestato un servizio esecutivo.
Nello stesso tempo va, tuttavia, osservato che l’Intermediario non ha prodotto evidenze idonee a comprovare che, in base alle proprie procedure per l’operatività on-line da parte della clientela, l’odierno Ricorrente, prima di operare, sia stato posto in condizione di dover visualizzare documentazione informativa descrittiva delle caratteristiche delle azioni di cui trattasi, di cui, peraltro, non è stata prodotta neppure copia.