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Nota a ABF, Collegio di Roma, 24 maggio 2024, n. 6217.

Massima redazionale

Nella specie, le segnalazioni sono pacifiche. Ebbene, posto che la ratio dell’obbligo di preavviso è quella di consentire al debitore di evitare la segnalazione onorando in tempo utile il debito, per consolidato orientamento arbitrale grava sull’intermediario segnalante l’onere di provare che il cliente è stato posto effettivamente nelle condizioni di conoscere l’intenzione della banca di procedere alla segnalazione della sua posizione in un SIC, e quindi è l’intermediario a dover dimostrare l’avvenuta ricezione del preavviso, che è atto ricettizio. Non essendo peraltro imposto alcun requisito di forma, la prova può fornirsi anche attraverso presunzioni.

Nel caso di specie, l’intermediario afferma di aver trasmesso alla parte ricorrente due comunicazioni, e ne produce copia unitamente ai relativi avvisi di ricevimento (restituiti al mittente per irreperibilità del destinatario), nonché unitamente al contratto di prestito personale (con indicazione dello stesso indirizzo di residenza presso cui sono state inviate le comunicazioni) e a un certificato di residenza (dal quale parimenti risulta il medesimo indirizzo).

Parte ricorrente lamenta che alla data di trasmissione delle comunicazioni di preavviso aveva cambiato residenza, di talché lo scopo tipico della comunicazione ne risulta frustrato. La ricorrente produce, a supporto della sua affermazione, un certificato di residenza da cui in effetti risulta il cambio di residenza, successivamente alla conclusione del contratto di prestito personale.

Tuttavia, se è vero che grava sull’intermediario l’onere di provare, anche per presunzioni, l’avvenuta ricezione della comunicazione di preavviso, è altrettanto ovvio che sia onere del cliente segnalare ogni variazione anagrafica, e soprattutto quelle relative alla residenza o al domicilio cui sia possibile inviare le comunicazioni, sì da consentire all’intermediario di instaurare un canale di comunicazione efficace[1]. A tale ultimo riguardo, nel caso di specie, non risultano comunicazioni che rendano nota all’intermediario l’intervenuta variazione.

Peraltro, sul piano probatorio, è consolidato orientamento quello per cui la ricezione del preavviso va ritenuta provata ove l’intermediario dimostri che si è perfezionata la compiuta giacenza[2].

 

 

 

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[1] Cfr. ABF, n. 13805/2019.

[2] Cfr. ABF, n. 2843/2022.

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