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Nota a ACF, 18 luglio 2024, n. 7486.

Massima redazionale

Due risparmiatori di Napoli hanno acquistato tra il 2014 ed il 2015, partecipando anche all’aumento di capitale del 25/05/2015, azioni emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per un valore di circa 43.000 €.

E’ stata contestata all’Intermediario la violazione degli obblighi informativi, sia di quelli preventivi che di quelli nel continuo, tenendo conto del rischio via via crescente dei titoli emessi dall’Intermediario.

Sono state evidenziate anche le responsabilità legate ad un’errata valutazione di adeguatezza, considerando l’età e l’estraneità dei risparmiatori rispetto al settore finanziario.

L’Intermediario ha eccepito le contestazioni, evidenziando che i risparmiatori hanno acquistato le azioni nella modalità Internet Banking. Ha prodotto dei cosiddetti “log” tratti dal sistema informativo, per dimostrare di aver adempiuto agli obblighi informativi e di appropriatezza.

L’arbitro ha accolto le contestazioni sulla violazione degli obblighi informativi, specificando che In ordine alla contestata violazione degli obblighi di informativa preventiva emergono, invece, comportamenti violativi addebitabili al resistente, non constando che egli abbia reso un quadro informativo esauriente sulle caratteristiche dei titoli e, soprattutto, sul loro effettivo livello di rischiosità”.

L’intermediario ha riscontrato le eccezioni sulla corretta valutazione del profilo di rischio di clienti, dichiarando di aver comunicato in sede di acquisto il conflitto di interessi e la non appropriatezza dello strumento finanziario, ma le obiezioni sono state respinte : “Lo stesso è a dirsi con riferimento alla valutazione di appropriatezza, con esito negativo; ciò per l’assenza di adeguate motivazioni a supporto, il che sarebbe stato tanto più necessario nel caso di specie, considerato che dalle evidenze in atti emerge il profilo di investitori non particolarmente evoluti, quanto al livello di conoscenze ed esperienze pregresse in materia finanziaria, e con finalità d’investimento eminentemente di tipo conservativo”.

Anche il questionario di profilatura è stato oggetto di approfondimento del collegio: “Oltretutto, il questionario di profilatura datato 15 luglio 2014 e versato in atti non può dirsi riconducibile all’odierna Parte Ricorrente, risultando privo di sottoscrizione da parte del cliente, lasciando così inesplorato il profilo effettivo del cliente. Quanto sopra radica la responsabilità dell’Intermediario resistente sotto il profilo risarcitorio”.

L’arbitro ha accolto il ricorso riconoscendo al cliente un risarcimento di € 43.329, 07 a favore dei risparmiatori.

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