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Nota a Trib. Ravenna, 24 giugno 2024.

Massima redazionale

Con riguardo alla legittimazione ad agire si osserva che, nella specie, il cessionario aveva rilasciato mandato e procura speciale per il recupero del credito al servicer, che agiva direttamente, munita di licenza ai sensi dell’art. 115 TULPS. La contestazione circa la carenza di legittimità ad agire, perché promossa da società non iscritta all’albo di cui all’art. 106 TUB risulta, pertanto, non attinente al caso di specie.

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