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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2024, n. 16521.

di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

In caso di eccepita inesistenza della scheda contrattuale, deve dichiararsi nullo per violazione della forma solenne il contratto bancario, non potendosi gravare il correntista attore in giudizio della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo, semmai, alla banca convenuta di darne positivo riscontro.

“E’ ben vero, secondo quello che si insegna abitualmente, che allorché il correntista agisca per la ripetizione dell’indebito nei confronti della banca, lamentando l’illiceità degli incameramenti dalla stessa effettuati in esecuzione delle illegittime pattuizione recate dal  regolamento negoziale, è tenuto ad assolvere, secondo le regole canoniche della condictio indebiti, l’onere della prova sia dell’avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi, di talché in difetto dell’una o dell’altra condizione o di entrambe la domanda non può trovare accoglimento, come appunto ritenuto dal decidente sul presupposto che, non essendo stato prodotto dall’istante il contratto, non vi era prova che le somme asseritamente percepite dalla banca lo fossero state anche in modo indebito.
5.2. E tuttavia, come già si è osservato altrove – enunciando un orientamento di diritto che, sebbene non massimato ufficialmente, il collegio reputa meritevole di piena condivisione – «tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un’allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E’ possibile che quest’ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz’altro atto dell’integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell’assenza di clausole che giustifichino l’applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro» (così in motivazione Cass., Sez. VI-I, 9/03/2021, n. 6480).

Dunque il contrario intendimento esternato dal decidente, secondo cui in difetto di contratto le pattuizioni derogatorie delle ordinarie norme di legge non sarebbero dimostrabili – sì che la domanda del correntista che ne eccepisca perciò la nullità non sarebbe accoglibile – si colloca apertamente al di fuori di questa cornice e va per questo debitamente cassato”.

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