Nota a ABF, Collegio di Napoli, 8 marzo 2024, n. 3048.
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si pronuncia in tema di ricorso, che ha ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme versate in eccesso per nullità della clausola contrattuale e della polizza. La questione attiene agli effetti conseguenti alla mancata inclusione nel calcolo del TAEG del costo di una copertura assicurativa.
A tal riguardo, va preliminarmente richiamato il contenuto dell’art. 121, comma 2, TUB che così disciplina: «Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte».
E ancora in senso conforme, il Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, e successive modifiche, dispone che: «Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte» (Sez. VII, par. 5.2.4).
Di converso, secondo l’orientamento del Collegio di Coordinamento, con le decisioni n.10617/17, 10620/17, 10621/17, si è ribadito che spetta al mutuatario dimostrare che la polizza rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte.
Si aggiunga che la Corte di cassazione, con la sentenza 5 aprile 2017, n. 8806, ha statuito che in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessaria e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito.
Ebbene, la ricorrenza di una presunzione iuris tantum di collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento ed il contratto di assicurazione sussiste qualora concorrano le seguenti circostanze: la polizza abbia funzione di copertura del credito; sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Al contrario il collegamento non sussiste: quando la copertura di rischi è o totalmente estranea alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possa risultare collegata alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo; la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente; un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua misura fissa o variabile; il beneficiario non sia l’intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest’ultimo sia libero di allocare come ritenga l’indennizzo eventualmente ricevuto» (Collegio di Coordinamento, n. 4655/2022).
Ciò detto, i contratti assicurativi, anche se stipulati contestualmente e in abbinamento ad un contratto di finanziamento, possono rimanere rispetto a quest’ultimo dotati di loro autonomia giuridica, con la conseguenza che, sulla base della succitata disposizione procedurale, deve escludersi la competenza dell’ABF a decidere su loro asseriti vizi genetici o su questioni attinenti alla loro validità o esecuzione (cfr. in tal senso ex multis decisione n. 26095/2019 di questo Collegio territoriale nonché decisione n. 14887/2021 del Collegio ABF di Milano, decisione n. 21422/2019 e n. 1847/2017 del Collegio ABF di Roma e decisione n. 16864/2018 del Collegio ABF di Bari),(così il Collegio di Palermo, decisione n, 11845/2022)- (Collegio di Napoli, decisione n. 1936/2; in termini, Collegio di Palermo, decisione n. 2302/2023).
A tal proposito, nel caso di specie, stante la mancata connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, il Collegio non accoglie il ricorso.
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Info sull'autore
Nel 2021 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli "Federico II", discutendo una tesi in Logica ed Informatica Giuridica, titolata “Cyber-terrorismo e criminalità informatica ”. Ha svolto la pratica forense presso uno Studio specializzato in diritto bancario, sviluppando particolare attitudine per il diritto bancario e d’impresa, nello specifico la normativa del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e tutela del consumatore (Dlgs n. 206/2005).