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Nota a ACF, 4 giugno 2024, n. 7395.

Massima redazionale

Con riguardo alla doglianza relativa all’inadempimento degli obblighi informativi preventivi, quel che emerge dalla documentazione in atti è che l’Intermediario resistente non ha fornito idonea prova in senso esimente. Nelle proposte di sottoscrizione delle polizze in lite, risulta sottoscritta dal cliente l’apposita sezione in cui – in un unico ed indistinto contesto di diverse opzioni dichiarative (riferite a “prodotti di investimento assicurativo” ed a “prodotti vita diversi dai prodotti di investimento assicurativo”) – il contraente dichiara, tra l’altro, “che, prima della sottoscrizione del modulo di proposta, ha ricevuto e accettato integralmente il set informativo […] composto da: «il Documento contenente le informazioni chiave, il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP), le condizioni di assicurazione […], il Modulo di proposta»”.

Parte resistente ha versato in atti, inoltre, un documento riportante un KID generico, vale a dire recante una descrizione generale del prodotto, nonché un allegato contenente le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante (ossia su ciascuna delle quattro linee e su numerosi OICR su cui era possibile investire). In particolare, nell’allegato risultano riportate informazioni sulla specifica opzione di investimento prescelta dal cliente, “composta da fondi appartenenti prevalentemente a categorie del mercato azionario e obbligazionario con un’allocazione variabile su base trimestrale, con l’obiettivo di massimizzare il rendimento al termine del periodo di detenzione raccomandato mantenendo il livello di rischio prefissato”, alla quale era assegnato un profilo sintetico di rischio pari a 2, su una scala da 1 a 7.

Ora, è noto che per i prodotti multi-opzione, come quello qui in lite, il legislatore comunitario ha dettato una specifica disciplina agli artt. 10-15 del Regolamento delegato UE 2017/653, lasciando all’ideatore del prodotto due possibili alternative: i) produrre tanti KID quante sono le opzioni di investimento sottostanti; ii) produrre un KID generico, contenente una descrizione generale del prodotto con uno specifico rinvio a documentazione contrattuale aggiuntiva, ed una serie di allegati tecnici contenenti informazioni specifiche relative a rischi, performance e costi relativi ai sottostanti.

Relativamente al distributore del prodotto, l’art. 133, comma 3, del Regolamento Intermediari n. 20307/2018, qui applicabile ratione temporis, specifica che “in caso di prodotti che prevedono più opzioni di investimento, il soggetto abilitato alla distribuzioni assicurativa deve fornire le informazioni con riferimento alle specifiche opzioni di investimento”. Ebbene, con riguardo ai prodotti, come quello della specie, che offrono una serie di opzioni di investimento sottostanti, che possono essere molto diverse tra loro anche in termini di incidenza dei relativi rischi, la giurisprudenza arbitrale ha già avuto modo di sottolineare, in sede di esame di analoghe fattispecie, che la sottoscrizione da parte del cliente della dichiarazione di avvenuta consegna del KID non può dirsi in sé sufficiente, essendo necessario dimostrare che “al di là del KID generico, gli siano state fornite anche le informazioni sulla specifica opzione prescelta[1].

Così ragionando, nel caso in esame, non può dirsi provato a opera dell’Intermediario resistente l’idoneo assolvimento degli obblighi informativi preventivi, tenuto conto che nella clausola di presa visione sopra menzionata non vi è alcun riferimento né alle singole opzioni possibili, né a quella poi concretamente prescelta dal Ricorrente. Inoltre, constando il succitato allegato al KID di ben 180 pagine, oltretutto di taglio spiccatamente tecnico e contenente informazioni su ciascuna opzione d’investimento sottostante, stante il tenore generico e indistinto della dichiarazione resa da quest’ultimo, non può dirsi idoneamente provato che egli sia stato messo in condizione di cogliere le caratteristiche effettive del prodotto che si accingeva a sottoscrivere e, dunque, di effettuare una scelta consapevolmente informata.

 

 

 

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[1] Cfr. ACF, 22.11.2023, n. 7003; ACF, 11.06.2023, n. 6608.

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