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Nota a ACF, 24 maggio 2024, n. 7379.

Massima redazionale

Nel caso di specie, risulta accertato e non contestato che gli investimenti controversi fossero stati disposti da parte ricorrente in regime di consulenza (come attestato dalle relative proposte di investimento depositate in atti); al contempo, dalla lettura dei KIID e KID disponibili risulta che:

  1. i fondi comuni di investimento oggetto di controversia, all’epoca della sottoscrizione, presentavano, in una scala di valori di rischio crescente da 1 a 7, un livello di rischiosità, rispettivamente, pari a: 6 (per un fondo), 5 (per 4 fondi), 4 (per due fondi). Il livello di rischiosità del certificate era pari a 3, con capitale garantito a scadenza (e non in caso di disinvestimento anticipato);
  2. per tutti gli investimenti in questione il periodo di mantenimento raccomandato era di medio-lungo periodo (segnatamente, una forbice dai 5 ai 7 anni);
  3. tutti gli investimenti in fondi prevedevano commissioni di rimborso (ricomprese, alla data di presentazione del reclamo, in un intervallo da un minimo di 0,75% ad un massimo del 2% del capitale investito (per 4 fondi), rendendo il disinvestimento anticipato – rispetto al periodo di mantenimento raccomandato – alquanto svantaggioso per la cliente).

Le riferite caratteristiche non possono dirsi coerenti con il profilo di rischio attribuito alla odierna ricorrente sulla base dei questionari MiFID.

Difatti, nonostante la genericità delle domande sul livello di esperienza e conoscenza di strumenti finanziari e la formulazione delle stesse in modalità ‘sì/no’, tali da indurre in definitiva ad un’autovalutazione da parte della cliente medesima, quel che inequivocabilmente emerge, in ogni caso, è un profilo eminentemente di tipo conservativo. Quale informazione costante rinvenibile nei tre questionari compilati, per descrivere la sua propensione al rischio la cliente dichiarava di accettare che ‘il mio investimento produca un rendimento contenuto pur di avere un capitale con limitate oscillazioni’.

Inoltre, fino al settembre 2021, quando erano già stati effettuati molti degli investimenti in esame, ella indicava il valore zero alla domanda: “Qual è l’importo massimo di prodotti finanziari che è disponibile a mantenere in Portafoglio anche per un periodo superiore a 7 (sette) anni (importo massimo dell’Investimenti di lungo periodo? A tal fine, tenga conto che gli investimenti effettuati sui titoli volti a soddisfare l’esigenza di investimento di lungo periodo possono presentare costi di ingresso e/o di disinvestimento assorbibili in un arco di tempo superiore a sette anni”.

Né, tantomeno, per escludere profili di responsabilità a carico dell’Intermediario resistente, facendo riferimento al principio di autoresponsabilità dell’investitore, può contarsi sul fatto che nel settembre 2021 (ovverosia, solo pochi mesi dopo la profilatura effettuata nel febbraio 2021), la ricorrente, all’età già settantanovenne, modificava le preferenze sull’orizzonte temporale, dichiarando di voler concentrare il 95% del portafoglio in investimenti di lungo periodo. Ebbene, trattasi di modica all’evidenza non coerente con il dato anagrafico della cliente e a tal proposito non consta che l’Intermediario si sia fatto parte attiva per segnalare una tale incongruenza; anzi, essa ha finito per rendere coerente l’aggiornato profilo con l’effettiva composizione del portafoglio della ricorrente medesima al tempo, così nei fatti compromettendo la logica funzionale degli atti posti in essere. Infatti, alla data dell’ultima operazione controversa (12 ottobre 2022), dal report di consulenza, risulta che l’ammontare degli investimenti contestati (si badi, di lungo periodo e a elevata rischiosità) fosse pari a circa euro 177.000,00 su un portafoglio dal controvalore complessivo di circa euro 300.000,00, ivi incluse disponibilità liquide pari ad euro 61.000,00. In altri termini, l’incidenza percentuale degli investimenti, al netto della liquidità, era pari al 75% del portafoglio complessivo.

Conclusivamente, l’operato dell’Intermediario, sotto il profilo dell’informativa messa a disposizione della cliente e comportamentale, non può dirsi essere stato in linea con il quadro normativo di riferimento, e ciò tenendo in special conto la tipologia di servizio d’investimento prestato (consulenza), che avrebbe dovuto indurre l’Intermediario medesimo ad osservare un più elevato livello di diligenza, in primis tenendo debitamente conto del dato anagrafico e delle finalità essenzialmente di tipo conservativo che caratterizzavano il profilo dell’investitrice.

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