L’interessante pronuncia qui in commento tratta attentamente il tema della prova dell’entità del saldo del conto corrente da fornire in giudizio: Su chi grava l’onere? La Corte d’Appello di Napoli nella pronuncia n. 1705 del 2024 richiama i principi di legittimità sul punto.
La controversia de qua nasceva con domanda volta, previa declaratoria di nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente, all’esatta quantificazione del rapporto di dare-avere in base ai risultati del ricalcolo da eseguire a mezzo consulenza tecnico-contabile e, per l’effetto, alla condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse.
Per la Corte il primo e fondamentale discrimine riguarda chi agisce in giudizio. Infatti, se ad agire per la ripetizione dell’indebito è il correntista, sulla scorta della rideterminazione del saldo in seguito all’invocata nullità di talune clausole contrattuali che avevano condotto a quel saldo, l’onere probatorio – relativo alla produzione degli estratti di conto corrente – non può che gravare, come noto, in ossequi all’art. 2697 c.c., sul correntista.
Logica conseguenza di tale impostazione è che in mancanza di taluni estratti di conto corrente, il correntista perde la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro per quanto riguarda quel periodo.
Recentemente, come richiamato dalla pronuncia qui in commento, la Suprema Corte è intervenuta sul punto affermando che la prova dell’indebito, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto e mediante c.t.u. ma in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato[1].
Come premesso, se l’onere della prova viene ripartito come da 2697 c.c., se alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca, si contrappone la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell’indebito, ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo, con conseguenza che sia l’Istituto di credito sia il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle proprie domande e/o eccezioni, in chiara applicazione del principio sancito dall’art. 2697 c.c.
Va specificato, inoltre, che sin sede di ctu a fronte della mancanza di una parte degli estratti di cc, in subordine acquisirà rilevanza altra documentazione idonea a fornire indicazione di quanto qui trattato, quale ad esempio le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili o, ancora, gli estratti conto scalari. Inoltre, in ossequio al 116 cpc, è possibile attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti nonché ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova.
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[1] Cfr. Cass. Civ. n. 10025/2023.