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Nota a ABF, Collegio di Milano, 6 febbraio 2024, n. 1563.

di Bianca Tempesta

Avvocato praticante

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si pronuncia in tema di ricorso, che ha ad oggetto la richiesta di consegna della documentazione bancaria non oscurata relativa ai rapporti contrattuali intrattenuti dalla madre della cliente (erede legittimaria pretermessa) presso l’intermediario convenuto.

Occorre anticipare che i legittimari, ai sensi degli artt. 536 e 537 c.c., sono soggetti cui è riservata ex lege una quota di eredità o altri diritti e che, in virtù di tale qualifica, sono legittimati ad esercitare l’azione di riduzione (artt. 554 ss. c.c.), avente natura di accertamento costitutivo. Non vi è dubbio, quindi, che gli stessi siano riconosciuti dalla legge come successori e che, nel momento in cui viene aperta la successione e si realizza la condizione della violazione della quota loro spettante ex lege, sia a essi attribuito il diritto, a necessario esercizio giudiziale, ad accertare tale condizione e ad ottenere la quota di legittima.

Pertanto, l’accesso alla documentazione bancaria della de cuius è indispensabile, per tali soggetti, al fine di ricostruire l’entità del patrimonio oggetto di successione – inclusivo del relitto e del donato – quale necessaria precondizione per l’esercizio di un diritto di azione a essi spettante.

Da qui la necessità di conoscere i destinatari di disposizioni di pagamento effettuate sul conto del soggetto che li ha pretermessi quando era ancora in vita.

Sul punto, ab origine, l’orientamento del Collegio era restrittivo e propenso ad escludere il legittimario pretermesso dal novero dei successori.

Di converso, ad oggi, si registra una posizione favorevole, poiché viene constatato che la domanda della cliente trova fondamento nell’art. 119 TUB, che ammette l’accesso alla documentazione bancaria, oltre al cliente, a “colui che gli succede a qualunque titolo”.

Orbene, tale dichiarazione deve necessariamente essere intesa in senso ampio, così da ricomprendere non solo l’erede, ma anche il chiamato all’eredità o comunque chi possa dimostrare di vantare un’aspettativa qualificata iure hereditario (Collegio di Milano, decisione n. 15445/21 del 23/06/2021; n.1966/2020 e, già in precedenza, decisione n. 9794/2016; Collegio di Roma, decisioni n. 15096/22 del 23/11/2022; n. 6333/2020; Collegio di Torino, decisione n. 14478/2017; Collegio di Bari, decisione n. 7015 del 15 marzo 2021).

In più, anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 11554/2017) risulta in linea con tali interpretazioni, leggendo in senso favorevole la formulazione dell’art. 119 TUB, valorizzando la funzione strumentale dell’accesso alla documentazione rispetto all’esercizio di ulteriori diritti riconosciuti a chi lo richiede e più in particolare, la conoscenza dei nominativi dei destinatari delle operazioni bancarie è funzionale all’esercizio dell’azione di riduzione a essa spettante.

A tal uopo, la normativa a protezione dei dati personali conferma i diritti, a partire dagli articoli 15 a 22 del regolamento 2016/679, riferiti ai dati di persone decedute che possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio e che l’eventuale divieto opposto in vita dal titolare non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato (art. 2 terdecies D.lgs. 196/2003) (v. altresì Collegio di Bari, decisione n. 7015 del 15 marzo 2021).

Alla luce delle argomentazioni riportare, il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario provveda a consegnare alla parte ricorrente la documentazione della de cuius richiesta, senza oscuramento dei nomi dei soggetti partecipi delle operazioni bancarie.

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