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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 22 aprile 2024, n. 10860.

Massima redazionale

Nella specie, veniva denunciata la violazione degli artt. 1264 c.c. e 58 TUB per avere la Corte d’appello di Torino affermato la legittimazione attiva della cessionaria del credito, non avendo prodotto il relativo atto di cessione del contratto tale da dimostrare la titolarità del credito vantato; segnatamente, il Collegio avrebbe errato nel ritenere sufficiente la notizia della pubblicazione della cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale.

Il motivo è infondato. Invero, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità «in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia»[1].

Nel caso di specie, il Collegio torinese ha fatto buon governo di tali principi, avendo accertato che la cessione del credito è stata documentata dall’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale dove si dà atto dell’intervenuta cessione dei crediti derivanti da contratti di mutuo, da apertura di credito, finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e società nel periodo compreso tra il 1973 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, rinviando per una più puntuale identificazione del credito a quanto pubblicato sul sito internet della Banca cedente (dati resi disponibili sino all’estinzione del credito). Il credito azionato dal creditore era ricompreso nel periodo oggetto della cessione in blocco (il mutuo è stato concesso nel 2010), ed, essendo stato oggetto di azione esecutiva infruttuosa, era annoverabile tra le attività finanziarie deteriorate.

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 31188/2017; Cass. Civ., Sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821, già annotata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, Cessione di crediti in blocco e bastevolezza dell’avviso in Gazzetta Ufficiale: il rasoio di Occam della Prima Sezione Civile della Cassazione, 31 luglio 2023, Cessione di crediti in blocco e bastevolezza dell’avviso in Gazzetta Ufficiale: il rasoio di Occam della Prima Sezione Civile della Cassazione. – Diritto del Risparmio.

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