Nota a Trib. Gorizia, 16 gennaio 2024.
Con Sentenza del 16/01/2024, resa nel giudizio N. 1277/2021 R.G., il Tribunale di Gorizia rigetta l’appello proposto da una Società finanziaria e dichiara il diritto del consumatore alla restituzione, a fronte dell’estinzione anticipata dell’intero debito residuo, dei costi up-front e dei costi recurring del contratto di finanziamento [1].
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Svolgimento del processo.
Con atto di appello iscritto al N. 1277/2021 R.G., un Istituto finanziario chiedeva la riforma della Sentenza n. 210 dell’8 novembre 2021, emessa dal Giudice di Pace di Gorizia, nella parte in cui riconosceva la rimborsabilità, a favore del consumatore, di tutti i costi (recurring + up front) del contratto di finanziamento per estinzione anticipata del debito residuo. La finanziaria sosteneva che, alla luce dell’art. 11-octies del DL 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) [2], nonché dello stesso contratto di finanziamento contenente una clausola espressa e sottoscritta -dunque non vessatoria- di non rimborsabilità delle spese di istruttoria e vendita, gli unici costi rimborsabili fossero quelli recurring. Il Giudice di Pace avrebbe dunque commesso un errore interpretativo nell’applicare, all’art. 125 sexies T.U.B., i principi comunitari della Sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE prevedendo la rimborsabilità anche dei costi up-front. Parte appellata, invece, chiedeva la conferma della decisione impugnata con conseguente diritto alla restituzione di tutti i costi del finanziamento. Il Tribunale di Gorizia rigetta l’appello e conferma l’interpretazione del Giudice di Pace aderendo ai principi della Lexitor e della Sentenza n. 263/2022 con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 11-octies DL 73/2021.
Brevi riflessioni.
La decisione in esame si inserisce all’interno di un più ampio quadro evolutivo di pronunce giurisprudenziali e disposizioni normative in tema di credito al consumo ed estinzione anticipata del finanziamento. Evoluzione di cui si fornisce un breve excursus. Com’è noto, il credito al consumo è quel contratto con il quale un finanziatore concede, o si impegna a concedere, a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria [3]. Tale negozio giuridico può essere estinto anticipatamente per rimborso dell’intero debito residuo. In tale ipotesi, si è reso necessario individuare quali costi del contratto siano rimborsabili in favore del consumatore (se i soli costi recurring o anche i costi up-front). Il legislatore, come detto, è intervenuto sul punto con il novellato art. 125-sexies co. 1 T.U.B. la cui interpretazione prevalente, nei primi anni di applicazione normativa, includeva i soli costi soggetti a maturazione nel tempo (c.d. costi recurring), con esclusione dei costi afferenti alle attività finalizzate alla concessione del prestito (c.d. costi up-front). Successivamente, nel 2019, con la citata Sentenza Lexitor, resa all’interno della causa C-383/18, la CGUE ha interpretato l’art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE [4] specificando che la riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, include tutti i costi posti a carico del consumatore (quindi, costi recurring + costi up front). La Corte ha infatti chiarito che “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” [5]. Tali principi comunitari sono stati recepiti parzialmente dal legislatore italiano, nel 2021, attraverso il menzionato art. 11-octies del Decreto sostegni bis con il quale la rimborsabilità si è estesa ai costi up-front, ma limitatamente ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore del Decreto stesso (25 luglio 2021). Tale esclusione temporale è stata definitivamente superata nel 2022: con la già citata Sentenza n. 263 del 22/12/202022, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’incostituzionalità del comma 2 del suddetto art. 11-octies per contrasto con l’art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, ha previsto la rimborsabilità di tutti costi anche per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021 [6]. Recentemente anche la Cassazione è intervenuta sul tema. Gli ermellini, con Ordinanza n. 25977/23, hanno espresso il seguente principio di diritto: “il consumatore deve ottenere il rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che deve pagare per il finanziamento”. Nella medesima decisione la Cassazione ha specificato che è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto stesso, perché determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali tra consumatore e professionista, ai sensi dell’art.33 del D.Lgs 206/2005 [7].
Nonostante gli interventi giurisprudenziali della CGUE, della Consulta e della Suprema Corte, la travagliata evoluzione della disciplina dell’estinzione anticipata del finanziamento ai consumatori, e dei relativi rimborsi, pare tutt’altro che risolta. A causa della confusione normativa, e delle relative difficoltà interpretative e applicative, vi sono ancora delle recenti voci giurisprudenziali discordanti che costituiscono una reviviscenza dell’interpretazione prevalente in epoca ante Lexitor con conseguente rimborsabilità dei soli costi recurring [8]. Si auspica, dunque, un intervento risolutivo e chiarificatore del legislatore.
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[1] Com’è noto, i costi up-front sono costi indipendenti dalla durata del contratto e finalizzati alla concessione del prestito, come le spese di istruttoria, di vendita e altre commissioni. I costi recurring sono invece dipendenti dalla durata del contratto e maturano durante la vita del rapporto negoziale come, ad esempio, i premi assicurativi. La necessità di dividere i costi in due nette categorie si rende necessaria qualora si consideri una sola categoria come ripetibile e l’altra come irripetibile.
[2] L’art. 11-octies DL 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, alla lettera c) dispone: “l’articolo 125-sexies è sostituito dal seguente: Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). – 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. Per costo totale del credito, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. e) T.U.B., nonché ex art. 3, lett. g), della direttiva 2008/48/CE, si intende l’insieme di tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili.
[3] Cfr.: art. 121 co. 1 lett. c) T.U.B.
[4] Tale disposizione comunitaria statuisce che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Precedentemente alla direttiva 2008/48/CE in esame, il credito al consumo era già disciplinato dalla direttiva n. 87/102/CEE del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, poi modificata dalla Direttiva n. 90/88/CEE del Consiglio del 22 febbraio 1990 e infine abrogata dalla suddetta direttiva 2008/48/CE.
[5] Cfr.: Sentenza Lexitor, punto 32.
[6] Si precisa che la Corte costituzionale ha dichiarato: “l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia»”. Per un approfondimento sulla pronuncia della Consulta, segnalo il contributo in Diritto del Risparmio, https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/12/22/la-corte-costituzionale-si-e-espressa-sulla-querelle-lexitor-e-sul-diritto-alla-riduzione-del-costo-totale-del-credito/
Conformemente: CdA Milano, Sez. I, 3 agosto 2023, n. 2528, per la quale segnalo il contributo a cura di A. ZURLO, in Diritto del Risparmio, https://www.dirittodelrisparmio.it/2023/08/04/e-diritto-unionale-bellezza-la-corte-dappello-meneghina-riafferma-lincostituzionalita-delle-deroghe-legislative-alla-lexitor/ e ABF, Collegio di Roma, 11 luglio 2023, n. 7042 di cui segnalo il contributo a cura di G. TURATO, in Diritto del Risparmio, https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/01/15/rimborso-anticipato-del-credito-e-costi-per-il-consumatore-applicazione-dei-principi-lexitor-e-la-base-di-calcolo-esente-da-quote-insolute-e-arretrate/
[7] Sul decisione in esame, segnalo il contributo a cura di B. CAMPAGNA, in Diritto del Risparmio, https://www.dirittodelrisparmio.it/2023/09/07/la-corte-di-cassazione-fa-propri-i-principi-dettati-dalla-sentenza-lexitor-a-tutela-dei-consumatori-si-al-rimborso-e-nullita-della-clausola-contrattuale-che-lo-esclude/
Conformemente: Cass. Civ., Sent. 19565/20.
[8] Cfr.: Trib. Castrovillari, Sentenza n. 994 del 7 luglio 2023 per la quale segnalo il commento a cura di A. ZURLO in Diritto del Risparmio, https://www.dirittodelrisparmio.it/2023/07/20/lascia-o-raddoppia-per-il-tribunale-di-castrovillari-la-lexitor-e-di-nuovo-un-paradosso-vero/.
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