Nota a ABF, Collegio di Roma, 11 luglio 2023, n. 7042.
Il collegio arbitrale capitolino è stato chiamato a dirimere una controversia che ha dato vita ad una nuova pronuncia con applicazione dei principi Lexitor.
La vicenda introdotta dal ricorrente ha ad oggetto l’accertamento del diritto alla restituzione degli oneri non maturati in relazione al finanziamento estinto anticipatamente rispetto al termine pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo di cui all’art. 125-sexies del T.U.B.
La nuova formulazione[1] della sopra citata norma prevede, in primo luogo, che nel caso di rimborso anticipato del credito, il consumatore “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte” e prosegue “2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.
La formulazione della norma è stata oggetto circa un anno fa di giudizio da parte della Corte Costituzionale[2] in seguito alla nota sentenza Lexitor[3]. Nella citata pronuncia, la Corte di giustizia ha previsto che la riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che deve operare proporzionalmente alla durata del contratto. In seguito alla pubblicazione della suddetta nota sentenza, come spesso accade si è vivacemente discusso (contrasti tra l’Abf e la giurisprudenza) in relazione ai suoi effetti nell’ordinamento interno. La Corte ha ritenuto che spetta ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.
Particolare è la pronuncia oggi in commento in quanto il contratto oggetto del giudizio è anteriore al 29 dicembre 2022 ed è per un importo complessivo di 42.480,00.
Nel caso di specie il consumatore, come anticipato, chiedeva la restituzione degli oneri non maturati in applicazione del principio di equa riduzione del costo di cui all’art. 125-sexies del T.U.B. Il Collegio, dunque, in applicazione dei principi sopra richiamati, ha ritenuto che, anche per i contratti stipulati anteriormente al 29 dicembre 2022, la quantificazione degli oneri non maturati al momento del rimborso anticipato dei finanziamenti debba determinarsi in applicazione dei suddetti criteri. Pertanto, l’arbitro ha provveduto a rideterminare gli oneri non maturati ritenendo che l’importo rimborsato in anticipo, base di calcolo della penale di cui all’art. 125-sexies, non debba essere comprensivo di eventuali quote insolute e arretrate al momento di emissione del conteggio di estinzione; ciò perché le quote insolute addebitate nel conteggio estintivo non sono rimborsate in anticipo ma in ritardo4. Così rideterminato l’importo superava l’1% dell’importo rimborsato in anticipo come da conteggio estintivo e, pertanto, in conclusione il ricorrente ha ottenuto la restituzione integrale della commissione.
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[1] V. art. 11-octies, 1° comma, lett. c), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, è entrato in vigore il 29 dicembre 2022.
[2] V. Corte Cost., 22.12.2022, n. 263.
[3] V. CGUE, 11.09.2019, n. 383.
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Info sull'autore
Laureata in Giurisprudenza, presso l’Università degli studi dell’Insubria, con tesi in diritto fallimentare. Avvocato in Lecco, con esperienza in contenzioso civile, procedure esecutive, diritto societario e arbitrato.