6 min read

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 11 ottobre 2023, n. 9801.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Nella specie, la ricorrente rappresentava di aver ricercato, in funzione dello svolgimento di un periodo di stage in Olanda, annunci e contatti allo scopo di potere locare un immobile adatto alle proprie esigenze e di avere rinvenuto online un’offerta; dopo aver contattato l’inserzionista, aveva eseguito un bonifico di € 1.000 a titolo di anticipo sul canone di locazione e a nome di tale «Osagie Robot», secondo quanto indicatole dalla persona con cui era in trattativa. Successivamente realizzava di essere rimasta vittima di una truffa; notiziava l’intermediario presso il quale risultava acceso il conto corrente a cui favore aveva fatto il bonifico, chiedendo notizie sulla persona del titolare del conto beneficiato e domandando, inoltre, che l’effettuato bonifico venisse prontamente stornato. L’intermediario dichiarava di non poter accogliere la domanda di storno «in quanto l’importo del bonifico era stato trasferito al di fuori del conto corrente prima che [esso] venisse a conoscenza dell’accaduto» e che il titolare del medesimo si era reso irreperibile; al contempo, non veniva fornita alcun riscontro in merito all’identità del titolare. Ciò posto, la ricorrente assume che la mancanza di indicazioni sull’identità della persona titolare del conto e la sua «irreperibilità» ben può significare «che non c’è alcun cliente e che, quindi, è compito della Banca accertarsi dell’esistenza reale dell’identità della persona, magari prima di aprire un conto corrente». Sulla base di queste premesse, la ricorrente chiedeva che le fosse riaccreditata la somma di cui al bonifico.

Costituendosi, l’intermediario affermava di aver posto in essere, ricevuta la comunicazione relativa alla presunta frode, ogni opportuna iniziativa nei confronti del beneficiario del bonifico, incluso il blocco in via cautelativa dell’operatività del relativo conto. La richiesta di storno da parte della banca dell’ordinante non poteva essere accolta, perché l’importo era già stato trasferito dal cliente con diverse operazioni. Da ultimo, la Banca osservava che il conto corrente attenzionato fosse intestato a una persona fisica corrispondente al nominativo indicato dalla stessa parte ricorrente nell’ordine di bonifico, oltre che identificata correttamente dall’intermediario in conformità alla normativa antiriciclaggio. Pertanto, la resistente declinava ogni tipo di responsabilità a suo carico in merito all’accredito della somma; il bonifico, in particolare, è stato autorizzato e disposto dall’istante: l’intermediario si è limitato a seguire pedissequamente le istruzioni, in aderenza al quadro normativo in materia di servizi di pagamento.

*****

L’oggetto della controversia si pone “a monte” della corretta esecuzione dell’ordine di bonifico, involvendo l’attività preordinata di verifica posta in essere, al tempo dell’accensione del rapporto di conto corrente (che poi è stato beneficiato dal bonifico ordinato dalla ricorrente), dall’intermediario, in relazione all’identità personale del cliente indicato come titolare del conto medesimo.

In altri termini, deve farsi sostanziale riferimento alla violazione degli obblighi derivanti dalla vigente normativa antiriciclaggio: violazione che la ricorrente predica, assumendo, per l’effetto, l’impossibilità di reperire la persona titolare di detto conto e, quindi, pure la non recuperabilità (i.e.: la concreta non ripetibilità) della somma di cui al bonifico e che, per converso. l’intermediario nega di avere commesso.

In via preliminare all’esame, il Collegio evidenzia come la materia, così dedotta, rientri nell’ambito delle proprie competenze[1].

Ebbene, è noto che il D.lgs. n. 231/2007, «attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» disponga, all’art. 17, comma 1, lett. a), che «i soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale: a) in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale … ». Per tale riguardo, il successivo art. 18 (comma 1, lett. a) precisa che «gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: (a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente …»[2].

Nel caso qui in esame, l’intermediario si è limitato ad allegare di avere «pienamente rispettato» i dettami della disciplina antiriciclaggio. In realtà, non ha fornito alcuna evidenza attestante l’effettivo rispetto di tale disciplina, non andando oltre l’indicazione che titolare del conto è una persona fisica: l’indicazione che la denominazione di titolarità del conto corrisponde con il nominativo del beneficiario indicato nell’ordine di bonifico non appartenendo, all’evidenza, all’adeguata verifica pretesa dalla legge antiriciclaggio. Manca, dunque, ogni riscontro documentale a supporto dell’identità personale del titolare del detto conto. Sì che, in definitiva non si può neppure discorrere, a rigore, di una compiuta «verifica».

Verifica che, si badi, per essere adeguata, avrebbe dovuto essere intensa, attese le peculiari generalità declinate dal soggetto che, a suo tempo, richiese l’apertura del conto

La problematica relativa alla responsabilità (risarcitoria) dell’intermediario, che non esegue un’adeguata verifica del soggetto che chiede di aprire un conto corrente che è pretesa dalla legge antiriciclaggio, nei confronti dei privati è già stata affrontata e risolta positivamente dalla giurisprudenza arbitrale[3] con riferimento, peraltro, a una fattispecie concreta che palesa significative prossimità con quella esaminata. Nel dare seguito alla decisione così richiamata, e ai contenuti espressi dalla medesima, il Collegio rileva, in particolare, come non possa ritenersi ostativa al riconoscimento di detta responsabilità la circostanza che nella specie il rapporto intervenuto tra la ricorrente e l’intermediario si atteggi nei termini di quello corrente tra l’ordinante di un bonifico e la banca del beneficiario. È bastevole osservare come l’adozione dello strumento di pagamento dato dal bonifico supponga di per sé stessa (ove, naturalmente, non si tratti di giroconto tra i clienti di una medesima banca) il diretto coinvolgimento di un intermediario diverso e ulteriore rispetto a quello che è «proprio» dell’ordinante; al contempo, l’effettuazione della relativa operazione implica un contatto diretto tra questi due soggetti, l’intermediario del beneficiario venendo per l’appunto a versare a quest’ultimo le somme trasmessegli (per conto e nell’interesse dell’ordinante) dall’intermediario di quest’ultimo[4].

Di conseguenza, la violazione dell’obbligo di «adeguata verifica», nell’entrare nel rapporto tra ordinante e intermediario del beneficiario, viene a coniugarsi con i doveri a carico dell’intermediario che in via generale presidiano i rapporti tra le banche e la clientela: da un lato, il dovere di sana e prudente gestione; dall’altro, i doveri di protezione seguenti alla clausola generale della buona fede oggettiva e correttezza.

Quanto, infine, alla sussistenza del nesso di causalità, è da osservare sinteticamente che il comportamento nella specie tenuto dall’intermediario ha sostanzialmente precluso la possibilità di individuare il soggetto e il patrimonio rispondenti effettivamente alla denominazione posta in titolarità del conto; detta condotta ha, consequenzialmente, pregiudicato la stessa possibilità, per l’ordinante, di recuperare in via giudiziale le somme a suo tempo trasmesse a mezzo bonifico.

 

 

______________________________________________________

[1] In effetti, le recenti decisioni emesse dai Collegi territoriali risultano non nutrire dubbi di sorta in proposito, laddove naturalmente di tratti di vicende e controversie che facciano diretto riferimento a situazioni o rapporti intercorrenti tra l’intermediario e il cliente, entrando senza alcun indugio nel merito delle questioni sollevate. Cfr. ABF, Collegio Roma, 12 giugno 2023, n. 5909; ABF, Collegio Milano, 11 maggio 2023, n. 4527; ABF, Collegio Napoli, 14 dicembre 2021, n. 25262.

[2] Sul tema si veda il provvedimento di Banca d’Italia dell’aprile 2013.

[3] V. ABF, Collegio di Napoli, n. 25262/2021.

[4] Cfr. ABF, Collegio Milano, 5 agosto 2020, n. 13854.

Seguici sui social: