L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Collegio di Bologna si è pronunciato recentemente in tema di accesso del socio dimissionario, sia di società di persone che di società di capitali, ai dati bancari e finanziari della società.
Il caso muove dalla duplice richiesta di accesso ai sensi dell’art. 119 TUB di un socio dimissionario di una società di persone e di una società di capitali ai dati bancari ovvero, nello specifico, ha chiesto gli estratti dei rapporti dei conti correnti intestati alle società e relativi agli ultimi 10 anni, l’indicazione di ogni rapporto sia attivo che passivo intestato alle società, nonché l’indicazione di libretti di deposito, dossier titoli e ogni altra forma di investimento o deposito intestato o cointestato insieme a terzi, al nome delle società. Tale richiesta era motivata dalla necessità di far valutare la propria quota.
La banca ha negato l’accesso invitando il richiedente a rivolgersi al legale rappresentante delle società.
Il richiedente, a sua volta, ha contestato il diniego indicando, in particolare, una pronuncia dell’ABF – Collegio di Milano (decisione n. 23168 del 2022) che avrebbe ammesso tale possibilità per il socio di s.n.c.
Sul punto la banca, tra il resto, ha opposto che l’art. 119, comma 4, TUB prevede la sussistenza di un diritto di accesso attuale.
Prima di ogni considerazione, è necessario far presente che l’ABF ha premesso come sia pacifica la regola secondo la quale l’ex socio di società di capitali non sia legittimato a richiedere ai sensi dell’art. 119 TUB la documentazione relativa alla società medesima, in quanto non risponde personalmente e illimitatamente delle obbligazioni della stessa. Sul punto l’ABF ha citato il proprio orientamento prevalente indicando sul punto la decisione del Collegio di Bari n. 671/2020.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di ostensione documentale del socio o ex socio di società di persone è altresì pacifico che esso sia legittimato a tale istanza (sul punto Collegio di Bologna, decisione n. 900/2018; Collegio di Milano, decisione n. 23168/2019; Collegio di Roma, decisioni nn. 1267/2016, 3793/2012 e 2149/2011) e ciò in ragione delle peculiarità della qualità di socio/ex socio di società di persone riguardo ai profili di responsabilità personale per le obbligazioni sociali.
Il Collegio non ha accolto il ricorso. Ciò, in quanto: riguardo alla società di capitali, ha ritenuto la domanda rinunciata, mentre riguardo alla società di persone, ha ritenuto non sussistere i presupposti di fatto affinché l’intermediario possa legittimamente esibire la documentazione richiesta stante la mancata prova dell’istante in ordine alla propria qualità di socio o ex socio della società di persone.