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Nota a Trib. Cagliari, 5 dicembre 2023.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

«Il maggior ostacolo del vivere è l’attesa,

che dipende dal domani ma spreca l’oggi.»

(Lucio Anneo Seneca)

 

Le eccezioni formulate dal ricorrente e afferenti al presunto anatocismo che si anniderebbe nella capitalizzazione composta applicata dalla Banca nell’ammortamento del mutuo dedotto in causa, che, a sua volta, determinerebbe il superamento del tasso soglia del TEG contrattuale, devono essere superate.

Pur nella consapevolezza che le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione saranno chiamate a esprimersi sulla legittimità del sistema di ammortamento a rate costanti, il giudice cagliaritano non si esime dall’osservare che, in materia di mutui, per costante orientamento, il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti e unicamente gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già̀ a estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già̀ pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente[1].

La pretesa sarebbe infondata anche se si aderisse alla ricostruzione che riconosce che tale sistema di ammortamento generi effettivamente una capitalizzazione composta insita nella sua formula di calcolo. Per un verso, infatti, nel sistema c.d. “alla francese”, malgrado l’uso della capitalizzazione composta, difetta la caratteristica qualificante del divieto, consistente nel pericolo di crescita indefinita e senza limiti del debito per interessi. Infatti, anche ad ammettere che la quota interessi sia calcolata sulla quota capitale in scadenza, rendendo evidente la produzione di interessi su interessi per annualità successive alla prima, è decisiva la considerazione che:

  • gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento. Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l’eventuale variabilità del parametro;
  • i due piani di ammortamento (sia l’interesse calcolato sul debito residuo senza evidenza della capitalizzazione composta o sulla quota capitale in scadenza) sono perfettamente fungibili ed equivalenti dal punto di vista economico e finanziario.

A tale proposito, acuta dottrina ha rilevato come il medesimo fenomeno di fatto (ovverosia la capitalizzazione composta) abbia luogo in contesti giuridici diversi e assuma connotati giuridici differenti, a seconda della situazione. Con riguardo ai contratti di credito, in particolare, nel sistema c.d. “alla francese” per il calcolo della rata costante del mutuo, la capitalizzazione composta diventa solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione. Non sussiste alcuna eadem ratio legis, né alcuna equivalenza di risultati pratici, che consenta l’estensione del divieto di anatocismo al caso, qui in discussione, del mutuo a rata costante[2].

Per altro verso (manifestazione di operatività dell’interesse composto, consistente nel pagamento degli interessi prima che venga a scadenza il capitale su cui sono maturati) l’estraneità del c.d. ammortamento alla francese all’art. 1283 c.c. è ancor più marcata. Nella logica del divieto dell’art. 1283 c.c., l’interesse oltre che scaduto deve essere ancora esistente poiché solo a questa condizione può essere capitalizzato e accrescere il debito per interessi del debitore, tramite la produzione di interessi nuovi (anatocistici). Per contro, il piano di ammortamento alla francese, costruito mediante calcolo dell’interesse sul debito residuo, postula precisamente il pagamento alla scadenza degli interessi periodicamente maturati e con ciò ne esclude la capitalizzazione nel senso considerato dall’art. 1283 c.c.[3].

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. 19 marzo 2022, n. 16221.

[2] In tale senso, Trib. Torino, 15 settembre 2020.

[3] V. Trib. Torino cit.

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