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Nota a Trib. Salerno, Sez. I, 24 novembre 2023.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Le deduzioni attoree per cui l’ammortamento c.d. “alla francese” sarebbe illegittimo, in quanto determinerebbe una indebita applicazione di interessi anatocistici, che dovrebbero essere conteggiati nel calcolo del TEG, non sono meritevoli di apprezzamento.

Invero, secondo la tesi prevalente nella giurisprudenza di merito, rispetto alla quale il Tribunale campano si pone senza soluzione di continuità, il sistema di ammortamento progressivo c.d. “alla francese” non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta. In sostanza, tale metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né, tantomeno, una capitalizzazione degli interessi, giacché gli stessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata[1].

Infine, pur non potendo sottacere la circostanza per cui la Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione, con provvedimento del 7 settembre 2023, reso su ordinanza di rinvio pregiudiziale del medesimo giudice salernitano, abbia rimesso alle Sezioni Unite la questione inerente alle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori e della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” (pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale), si ritiene di dover, rebus sic stantibus, aderire all’orientamento maggioritario secondo cui dall’omessa indicazione del tipo di ammortamento non derivano conseguenze in punto di determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, in quanto ogni qual volta il piano di ammortamento, come nel caso di specie, risulti essere stato allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente, questi può desumere comunque la modalità di ammortamento e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l’obbligazione restitutoria, tanto più se si considera che la banca non è tenuta ad esplicitare la formula di matematica finanziaria sottesa al calcolo degli interessi (essendo tale informazione implicita nel piano di ammortamento stesso).

La mancata indicazione della modalità di ammortamento non risulta, d’altra parte, pregiudizievole per il cliente neppure in termini di “prezzo” e “condizioni” praticati, riguardando esclusivamente la composizione delle singole rate, e costituendo il piano di ammortamento e la relativa strutturazione la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili “ex ante” dal cliente[2].

 

 

 

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[1] V. ex multis Trib. L’Aquila, n. 334/2021; Trib. Lecce, n. 799/2021; Trib. Roma, n. 2188/2021; App. Perugia, n. 33/2021; Trib. Ivrea, n. 723/2020; Trib. Civitavecchia, n. 818/2020; App. Torino, n. 905/2020; Trib. Cosenza, n. 1547/2020; Trib. Trapani, n. 593/2020; Trib. Rieti, n. 359/2020; Trib. Bergamo, n. 837/2020; Trib. Patti, n. 329/2020; Trib. Trani, n. 880/2020; Trib. Pordenone, n. 222/2020; Trib. Catania, n. 884/2020; Trib. Milano, n. 1785/2020; Trib. Parma, n. 85/2020; App. Napoli, n. 772/2020; App. Roma, n. 731/2020; Trib. Pisa, n. 112/2020; Trib. Belluno, n. 20/2020; Trib. Brescia, n. 189/2020; Trib. Rimini, n. 13/2020; Trib. Taranto, n. 21/2020; Trib. Brindisi, n. 1683/2019; Trib. Cosenza n. 2383/2019; Trib. Lucca n. 1566/2019.

[2] V. ex multis Trib. Firenze, 16 marzo 2023.

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