Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Salerno ha accolto le domande presentate dall’intestataria di c/c che richiedevano un ricalcolo dei rapporti di dare e avere, deducendo l’illegittimità di talune clausole e l’ illecita applicazione di altre, non conformi alle pattuizioni intercorse.
In particolare il Tribunale di primo grado ha ritenuto che tali rapporti di dare e avere dovessero essere ricalcolati a seguito dell’eliminazione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi, poiché comportanti una forma non consentita di anatocismo.
Il giudice, nel motivare la Sua decisione, ha ripercorso l’iter giuridico sul tema negli ultimi anni.
Si consideri infatti che, essendo stato il contratto di c/c concluso nel 2012, ad esso si applica l’art.120, co.2, T.U.B. sotto la vigenza della delibera CICR del 9.2.2000. Pertanto, alla banca era consentito l’addebito di interessi anatocistici, con il solo contrappeso di riconoscere gli interessi dal lato attivo del rapporto con la medesima cadenza e periodicità (solo a seguito della legge di stabilità del 2014 e del D.l. n.18/2016 è stata cancellata questa possibilità, fatta esclusione degli interessi moratori).
Dal momento che la capitalizzazione comporta la trasformazione degli interessi passivi non pagati in capitale, sul quale poi vengono calcolati ulteriori interessi, si ammetteva, di fatto, l’avverarsi del fenomeno anatocistico. Visto che l’art.1283 c.c. vieta espressamente l’anatocismo e determina la nullità (quantomeno parziale) dell’atto, in quanto posta a tutela del contraente debole, a partire dalla sent. n.2374/99 la Cassazione ha iniziato a dubitare della legittimità della capitalizzazione periodica nei rapporti di c/c bancario.
Per tale motivo, il legislatore ha affidato al CICR il compito di approntare una modifica a tale prassi bancaria. Così con la delibera sopracitata del 2000 ha prescritto la medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditorio (dal lato attivo e passivo).
Tuttavia tale periodicità, introdotta per “salvare” la clausola sulla capitalizzazione degli interessi debitori, risulta essere solo apparente: non si riconosce di fatto alcun interesse dal lato attivo del rapporto, stante l’assoluta esiguità degli interessi concordati. Inoltre la clausola non garantisce una vera reciprocità, non essendo previsti a parità di importi, medesimi interessi.
Il mancato effettivo riconoscimento di un corrispettivo a favore del correntista con un saldo attivo ha determinato la nullità parziale della clausola inserita nella modulistica bancaria, per violazione della norma imperativa dell’art.1283 c.c. ad opera di un provvedimento amministrativo (emanato dal CICR).
Tale iter logico-giuridico svolto dal Giudicante porta alla conclusione che il credito vantato dalla banca nei confronti della correntista debba essere ricalcolato in difetto e che la banca debba, dunque, provvedere alla restituzione della differenza.