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Nota a ACF, 21 novembre 2022, n. 6092.

Nel caso portato alla cognizione dell’ACF, gli investitori ricorrenti lamentavano di aver subito un danno economico a causa della violazione, da parte dell’intermediario finanziario, degli obblighi di informazione previsti dall’art. 21 TUF.

In particolare, i ricorrenti sostenevano di aver effettuato, su raccomandazione dell’intermediario, quattro operazioni di acquisto di obbligazioni subordinate da questi emesse, senza tuttavia aver ricevuto idonea informazione in merito alla natura degli strumenti finanziari acquistati.

Come noto, le obbligazioni subordinate sono titoli in cui il pagamento delle cedole e il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell’emittente, dipendono dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati (o subordinati di livello inferiore).

Pertanto, gli investitori contestavano che al momento di conclusione dell’investimento, gli strumenti finanziari venivano descritti dall’intermediario come “obbligazioni ordinarie”, senza alcuna informazione aggiuntiva in relazione alla effettiva natura (derivata) dei titoli acquistati. Successivamente, il maggior rischio non preventivato si era concretizzato, in quanto i titoli venivano sottoposti alla misura de burden sharing in base all’art. 132 della Direttiva UE/2014/59 e, successivamente, convertiti in azioni dell’emittente.

Di contro, l’intermediario finanziario, per ciò che qui rileva, eccepiva di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi imposti dal TUF e che tale circostanza veniva provata, da un lato, dal fatto che al momento dell’invio degli ordini gli investitori avevano dichiarato di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell’operazione posta in essere; dall’altro dall’invio alla clientela di una comunicazione che annunciava la pendenza di un’offerta di scambio tra obbligazioni subordinate e quelle ordinarie.

La decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Con la decisione in commento viene confermato il costante orientamento espresso dall’ACF in tema di responsabilità dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, con particolare riguardo all’inadempimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari proposti (fra tutte, ACF, 18 giugno 2019, n. 1647).

Al riguardo il Collegio, sul presupposto che “L’obbligazione subordinata è […] uno strumento finanziario che incorpora un livello di rischio di genere e natura diversi da quelli di un’obbligazione ordinaria”, ribadisce che l’art. 21 TUF impone agli intermediari finanziari di fornire all’investitore – in ragione della pacifica maggiore debolezza informativa e negoziale di quest’ultimo – informazioni specifiche sugli strumenti finanziari offerti, tanto più se – come nel caso che ci occupa – il titolo prevede la postergazione del rimborso alla soddisfazione di tutti i creditori non subordinati (postergazione che, secondo Trib. Catania n. 2562/2022, “configura in re ipsa un rischio di investimento maggiore” rispetto alle obbligazioni ordinarie).

Irrilevante, prosegue l’Arbitro, l’invio, da parte dell’intermediario finanziario, della comunicazione che proponeva lo scambio tra obbligazioni subordinate e quelle ordinarie, perché, “in quanto rivolta indistintamente alla clientela, non era tale da essere immediatamente intellegibile da un destinatario anche con una media esperienza finanziaria, e segnatamente non era tale da permettergli di acquisire chiara consapevolezza che anche gli strumenti in suo possesso fossero effettivamente obbligazioni subordinate e che dunque egli avesse ricevuto la comunicazione proprio perché anch’egli possessore di strumenti interessati dall’offerta”.

In conclusione, l’ACF accoglieva parzialmente[1] la domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti-investitori, condannando l’intermediario finanziario a risarcire il danno, pari alla differenza tra il capitale investito dai ricorrenti, le cedole da questi medio tempore incassate e l’importo ricavato dalla vendita delle obbligazioni.

 

 

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[1] Il parziale accoglimento deriva dalla rideterminazione del quantum debeatur.

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