In un’ordinanza recente della Corte di Cassazione si è svolta una interessante disamina di una nuova normativa nel contesto dell’omologazione del piano del consumatore.
L’articolo 12bis, comma 3, della legge n. 3/2012, in vigore prima della riforma del 2020, consentiva al giudice di omologare il piano del consumatore solo in presenza di un requisito di “meritevolezza“. Era, quindi, necessario escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di adempiere, o che avesse causato un sovraindebitamento per colpa o per un ricorso al credito non proporzionale alle sue capacità patrimoniali.
Nella nuova versione, definita dall’art. 4ter del D.L. n. 137/2020, l’art. 12bis, comma 2, non contiene più tale previsione. Ora è il giudice a dover verificare l’ammissibilità e la fattibilità del piano, oltre che la sua idoneità a garantire il pagamento dei crediti pignorabili.
L’art. 7, comma 2, lett. d) ter, della legge n. 3/2012 prevede ora che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile se il debitore ha causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Questa condizione non era contemplata nella versione precedente della norma.
In un caso specifico, l’udienza prevista dall’art. 10, comma 3, della legge n. 3/2012 si è tenuta il 22 dicembre 2020. Il giudice si è riservato di prendere una decisione, e la nuova disciplina è entrata in vigore il 25 dicembre 2020. Il 13 gennaio 2021 è stato pubblicato il decreto di rigetto dell’omologazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che, poiché l’udienza era già avvenuta, ma il giudice non aveva ancora preso una decisione, il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato secondo le norme del decreto legge, e non quelle preesistenti. Questa conclusione si basa su un principio generale secondo il quale, se una nuova normativa con effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso entra in vigore tra la decisione e la pubblicazione del provvedimento, il giudice deve applicare immediatamente la nuova disciplina.
Infine, la Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo che fosse necessario applicare la nuova disciplina. Ha quindi assorbito tutti gli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale. Ha quindi annullato l’ordinanza e rinviato la causa al Tribunale di Nola, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Quest’ordinanza mette in luce l’importanza di tenere conto delle nuove normative nel processo di omologazione del piano del consumatore.